Bilancio 2024 e assemblee a distanza per tutto il 2025

Anche la campagna bilanci 2024 comincia il suo corso, giova quindi ricordare i termini per convocare l’assemblea per l’approvazione appunto del bilancio al 31.12.2024:

  • 30.04.2025 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), termine ordinario;
  • 29.06.2025 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), termine straordinario, ossia dettato da particolari esigenze che determinano un differimento di ulteriori 60 giorni (es. valutazione delle partecipazioni in altre società di cui si attende il bilancio, cambiamento del programma gestionale informatico di supporto, partecipazione a operazioni straordinarie, calamità, furti, incendi, ecc.).

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’assemblea per l’approvazione del bilancio vi è stato un ulteriore differimento rispetto allo scorso 31.12.2024 per facilitare lo svolgimento delle assemblee a distanza anche in deroga alle diverse previsioni statutarie.

L’art. 3, c. 14-sexies D.L. 202.2024 (decreto Milleproroghe) ha prorogato la possibilità di svolgere l’assemblea da remoto, pertanto non solo convocata ma anche effettivamente tenuta, per tutto il corso del 2025. In particolare, il voto può avvenire anche in via elettronica o per corrispondenza o per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e l’intervento all’assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la partecipazione.

TFM, deducibilità con atto avente data certa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 25.02.2025, n. 4854, si è pronunciata in ordine alla deducibilità fiscale del TFM raccordandosi con continuità al suo precedente orientamento per il quale, in tema di redditi di impresa, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, c. 1, lett. c) e 105 del Tuir, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo. In mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, c. 5 del Tuir che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti (in tal senso anche Cass. 10.07.2023, n. 19445 e Cass. 19.10.2018, n. 26431).

Come noto, l’art. 105, c. 4 del Tuir dispone, con criteri allineati a quelli pervisti per gli stanziamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, la deducibilità degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, c. 1, lett. c), d) e f).

Specificamente la lett. c) prevede il regime fiscale della tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (nel cui novero partecipa il TFM degli amministratori) se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Proventi da Scambio sul posto nella precompilata

Per la prima volta in assoluto, infatti, dalle dichiarazioni dei redditi precompilate delle persone fisiche di quest’anno i proventi derivanti dall’energia in eccesso immessa in rete dagli impianti fotovoltaici ad uso domestico saranno indicati fra i redditi diversi da dichiarare ai fini Irpef.

Si realizza così quanto preannunciato nella circolare 11.04.2024, n. 8/E dall’Agenzia delle Entrate, grazie al D.M. 21.01.2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.01.2025, n. 23. Con tale provvedimento normativo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti previsto che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Redditi PF e 730), il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunichi all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell’ambito del servizio di “scambio sul posto”, derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

Tali proventi costituiscono infatti dei redditi diversi da assoggettare a Irpef ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir. Questa qualificazione reddituale era già stata precisata nella risoluzione 25.08.2010, n. 88/E nella quale l’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito che “..la tariffa omnicomprensiva .. si configura come corrispettivo essendo corrisposta unitariamente a fronte dell’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata”, specificava anche che, ai fini fiscali, la tariffa percepita dai suddetti soggetti assuma rilevanza solo ai fini delle imposte dirette (e non dell’Iva), come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir.

Nuove regole per la rateizzazione in Agenzia di riscossione

A partire dal 1.01.2025 sono entrate in vigore nuove regole per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo che consentono la dilazione in un maggior numero di rate. I contribuenti che vogliono avvalersi di questa possibilità devono presentare ai competenti sportelli del concessionario per la riscossione, con le consuete modalità, una specifica richiesta dove dichiarano di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In data 27.12.2024 (pubblicato in G.U. n. 305/2024) è stato emanato il decreto del MEF che disciplina i criteri per stabilire le situazioni di obiettiva difficoltà e la relativa documentazione da presentare.

La nuova disciplina è stata introdotta dal D. Lgs. 110/2024, che, in attuazione dei principi e degli obiettivi fissati dall’art. 18 della legge delega fiscale, introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, prevedendo, in particolare, una pianificazione annuale delle attività di Agenzia delle Entrate-Riscossione volta ad assicurare al sistema maggiore efficacia e efficienza, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili dall’Agente della riscossione.

Leasing per i professionisti, nuove regole fiscali

 Il decreto Irpef-Ires rinnova la disciplina del lavoro autonomo con interventi specifici sui contratti di leasing che spingono nella direzione del reddito di impresa.

Il decreto Irpef-Ires (D.Lgs. 13.12.2024, n. 192) ha riformulato le disposizioni relative ai redditi di lavoro autonomo riorganizzando la disciplina e introducendo, per quanto di nostra attenzione, nuove regole dedicate alla gestione dei contratti di leasing (locazione finanziaria nel Tuir). È facile riconoscere nelle nuove regole un percorso di convergenza verso le regole del reddito di impresa.

Le nuove disposizioni in materia di leasing per i professionisti (lavoratori autonomi ed artisti) sono distribuite nei nuovi artt. da 54 a 54-octies del Tuir.

Iniziamo subito con le regole di deducibilità, ora collocate nel nuovo art. 54-quinquies del Tuir.

La deduzione dei canoni di leasing immobiliare è possibile se il contratto ha una durata di almeno 12 anni. Inoltre, non è ammessa la deduzione per la quota di canoni proporzionalmente riferibile al costo dei terreni (ove applicabile).

Per i mezzi di trasporto si applicano le limitazioni previste dall’art. 164 del Tuir e, inoltre, è necessario che il contratto abbia una durata non inferiore al periodo di ammortamento stabilito dal coefficiente ministeriale di ammortamento.

Criptovalute: rivista disciplina fiscale ordinaria e rivalutazione

A partire dal 1.01.2023, l’art. 67, c. 1, lett. c-sexies del Tuir qualifica come redditi diversi le “plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”.

In particolare, le plusvalenze fiscalmente rilevanti che derivano dalla cessione, permuta o rimborso di cripto-attività, se superiori all’importo di 2.000 euro su base annuale, sono interamente tassabili, non solo per la quota che eccede tale soglia. Sono comprese in questa categoria reddituale, oltre ai proventi e alle plusvalenze derivanti dalle operazioni criptovalute, dagli utility token e dallo staking, le operazioni aventi per oggetto i non financial token (Nft), in quanto si tratta comunque di rappresentazioni digitali di valori.

Viceversa, in questo regime non rientrano i redditi derivanti dagli investment token (o security token) che corrispondono a uno strumento finanziario previsto dalla Mifid II, in quanto i token devono essere considerati a tutti gli effetti strumenti finanziari, indipendentemente dal fatto di essere o meno rappresentati digitalmente. Ai redditi degli strumenti finanziari digitali (ex art. 2 D.L. 25/2023) non si applicano le disposizioni per le cripto-attività, ma quelle sui redditi di capitale e sui redditi diversi applicabili agli strumenti finanziari rappresentati.

La tassazione delle cripto-attività

La legge di Bilancio 2025 rivede la tassazione delle cripto-attività: innalzamento dell’imposta sostitutiva al 33% dal 2026, eliminazione della soglia di non imponibilità di 2.000 euro e rivalutazione onerosa dei valori fiscali.

A partire dal 1.01.2026 le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività saranno soggetti a un’imposizione fiscale più elevata: l’imposta sostitutiva a essi applicata passerà infatti dal 2026 al 33%. L’anno in corso si configura quindi come un periodo transitorio che, vedendo la permanenza della stessa aliquota fissata in precedenza, vale a dire il 26%, consente ai detentori di cripto-attività di approntare opportune strategie in vista dell’innalzamento della pressione fiscale.

Dal 2025 stop agli incentivi fiscali per le caldaie a gas

Con il nuovo anno è ufficiale lo stop alle detrazioni fiscali per le caldaie a gas, il cui acquisto e installazione non potranno essere agevolati né con il Bonus Ristrutturazione né con l’Ecobonus a partire dal 1° gennaio 2025. È la novità introdotta nel corso dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio: un emendamento approvato nei giorni scorsi stralcia le caldaie a combustibili fossili dall’elenco delle spese detraibili nell’ambito dei lavori edilizi e di riqualificazione energetica. Si prosegue dunque lungo la roadmap tracciata dalla direttiva europea casa Green, che prevede lo stop agli incentivi dal 2025 e lo stop alla produzione e vendita di caldaie alimentate a combustibile fossile dal 2040. Restano invece operativi gli sconti per gli apparecchi ibridi, che prevedono caldaia e pompa di calore controllati da una centralina unica. Dal prossimo anno, dunque, una delle leve sui cui gli stati dovranno agire per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici sarà l’elettrificazione dei consumi grazie all’energia da fonti rinnovabili, attraverso l’installazione di pompe di calore, impianti solari, batterie e infrastrutture di ricarica al posto delle caldaie alimentate a combustibili fossili. In questo contesto è centrale l’integrazione di generatori a pompa di calore e terminali di emissione radianti a bassa inerzia termica, abbinati a sistemi di ventilazione meccanica controllata

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Una modifica che era nell’aria e su cui i produttori avevano cercato fino all’ultimo di scongiurare un intervento da parte del Parlamento. Alla fine, invece, la modifica è entrata nelle votazioni in commissione Bilancio alla Camera nella notte tra il 16 e il 17 dicembre. La riformulazione dell’emendamento votato è chiara nell’escludere le caldaie alimentate a combustibili fossili dal perimetro delle agevolazioni per recupero edilizio e risparmio energetico per tutto il triennio 2025-2027, che è quello in cui opera la manovra. Si parla espressamente, infatti, di «esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili» da entrambe le detrazioni fiscali

Rinuncia finanziamenti soci non recuperabile fiscalmente

Per l’Amministrazione Finanziaria la rinuncia da parte dei soci a un finanziamento fatto alla società riassumerebbe la fattispecie impositiva del ricavo a titolo di contributo in denaro spettante in base al contratto.

Netta la smentita da parte della Cassazione e la riconducibilità della fattispecie all’art. 88, c. 4, nella versione letterale pro tempore a tenore del quale: “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni…”.  Continua a leggere

Rottamazione al 15 settembre: così il rinvio della quinta rata

Slitta dal 31 luglio al prossimo 15 settembre il pagamento della quinta rata della Rottamazione-quater delle cartelle del fisco.

La norma è contenuta nell’articolo 6 dell’ultimo decreto legislativo, approvato in via definitiva dall’ultimo Consiglio dei Ministri, nel quale sono inserite le modifiche ai precedenti provvedimenti attuativi della delega fiscale. Il provvedimento – spiegano fonti di governo – seguirà il suo corso in vista della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale prevista nei prossimi giorni. Il termine di pagamento delle Rottamazione quater con scadenza 31.07.2024, senza applicazione di sanzioni o decadenza dalla procedura di regolarizzazione, con la scadenza fissata ora al 15.09.2024