La valutazione fiscale delle criptovalute

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 21.03.2025, n. 78, ha ribadito che le componenti positive o negative, derivanti dalla valutazione di fine anno delle cripto-attività, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art. 110, c. 3-­bis del Tuir, introdotto dall’art. 1, c. 131 della legge di Bilancio 2023, stabilisce che: ”In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico”. Ne deriva che il citato c. 3-bis dell’art. 110 del Tuir costituisce una deroga in toto all’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 92 del Tuir.

Infatti, come precisato nel paragrafo 3.5 della circolare 30/E/2023, ”per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni di valutazione o di quantificazione concernenti le cripto-­attività devono essere oggetto di apposite variazioni ­ a seconda dei casi ­ in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui tali asset siano rilevati in bilancio come:

– beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione;

– rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell’attivo circolante, con riferimento alle variazioni di cui all’articolo 92 e 94 del Tuir;

– attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli articoli 94 e 110 del Tuir”.

Criptoattività, plusvalenze tassate solo se superano l’importo di 2mila euro

Le plusvalenze fiscalmente rilevanti realizzate nel periodo d’imposta 2024 in  relazione alle criptoattività, se superiori all’importo di 2mila euro su base annua,  sono tassabili solo per la quota che eccede tale franchigia e non per l’intero  ammontare. È questa l’importante novità che emerge dalle istruzioni definitive al  quadro RT del modello Redditi 2025, che segnano un importante cambio di rotta  rispetto alle istruzioni pubblicate lo scorso anno, in base alle quali l’ammontare di  2mila euro era stato considerato una soglia, anziché una franchigia. L’ulteriore  novità dei modelli dichiarativi che trova applicazione con riferimento ai redditi del  2024 è rappresentata dal fatto che quest’anno tali plusvalenze potranno essere  dichiarate anche nella sezione V del modello 730. Di conseguenza, un contribuente  che a titolo di esempio abbia realizzato nel corso del 2024 plusvalenze dalla  cessione o permuta di criptoattività pari a 10mila euro, dovrà sottoporre a  tassazione solo l’importo di 8mila euro, in quanto la franchigia di 2mila opera come  una vera e propria deduzione dalla base imponibile.  In base alle istruzioni fornite lo scorso anno e le specifiche tecniche dei software  dichiarativi (si veda Il Sole 24 Ore del 9 luglio 2024) a fronte di una plusvalenza di  10mila il contribuente avrebbe dovuto tassare l’intero ammontare in quanto le  istruzioni delle Entrate qualificavano i 2mila euro come soglia e non come  franchigia.  

Fringe benefit fabbricato in locazione, uso o comodato al lavoratore

Il fabbricato concesso in locazione, uso o comodato al lavoratore subordinato costituisce un elemento retributivo in natura. Occorre quantificare il benefit concesso determinandone il valore normale del bene, in questo caso, o comunque del servizio in quanto costituisce un reddito per il lavoratore. Il valore normale è il prezzo o corrispettivo mediamente praticati per i beni e servi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Nel momento i cui si attribuisce l’alloggio o l’abitazione occorre determinare:

– l’incidenza sugli elementi retributivi come il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso: per l’incidenza su altri elementi retributivi occorre far riferimento a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;

– l’incidenza sulla base imponibile contributiva.

Per determinare la retribuzione imponibile occorre verificare la tipologia e la destinazione d’uso dell’immobile:

1. alloggio ad uso strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa con obbligo, in capo al dipendente, di dimorarvi come ad esempio accade ai custodi o ai portieri;

2. alloggio ad uso non strumentale ovvero senza obbligo di dimora in capo al lavoratore.

OBBLIGO PEC PER GLI AMMINISTRATORI SOCIETA’

 Il MIMIT ha diffuso la nota n 43836 del 12 marzo 2025 con i primi chiarimenti relativi all’obbligo di PEC per gli amministratori di società introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio.

Tra i chiarimenti, la Nota evidenzia che le imprese già costituite al 1° gennaio possono provvedere all’adeguamento al nuovo adempimento entro il 30 giugno 2025

Ogni amministratore, indipendentemente dal ruolo specifico ricoperto all’interno della società, dovrà dotarsi di una PEC e comunicare il relativo indirizzo al Registro delle Imprese territorialmente competente, affinché il dato possa essere inserito nella visura camerale della società di cui fa parte. Nelle società governate da un amministratore unico è sufficiente che l’unico amministratore attivi una casella PEC personale mentre per le società con organi amministrativi collegiali, tutti i membri del consiglio, inclusi il presidente e i consiglieri, dovranno dotarsi di una PEC personale

Presentazione domanda di ammissione alla rottamazione-quater

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 11.03.2025, ha reso nota l’approvazione e la messa a disposizione dell’applicativo telematico per chiedere la riammissione alla definizione agevolata (rottamazione-quater). Si ricorda che i contribuenti, che al 31.12.2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla definizione agevolata, possono presentare la domanda di riammissione esclusivamente online entro il 30.04.2025.

Ristrutturazioni edilizie, chiarimenti sui condomini

Si specifica che i condomìni minimi con amministratore devono comunicare i dati relativi agli interventi, mentre quelli senza amministratore non sono tenuti a farlo. Ulteriori Faq trattano casistiche particolari come pertinenze, sismabonus, posti auto e supercondomìni. Infine, l’Agenzia mette a disposizione un software specifico per la compilazione e il controllo dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione.

Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli amministratori nei lavori condominiali:

Gli amministratori di condominio hanno degli obblighi di comunicazione relativi agli interventi edilizi effettuati sulle parti comuni degli edifici. Ecco quali sono questi obblighi:

– comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico: l’amministratore è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 16.03 dell’anno successivo. Per l’invio di questi dati, l’Agenzia mette a disposizione un apposito software per la compilazione e il controllo;

Vincite da casinò extra-UE imponibili in Italia

Nel periodo d’imposta oggetto di esame (2010), la normativa italiana (ex art. 67, c. 1, lett. d) e art. 30 D.P.R. 600/1973) prevedeva l’imponibilità ai fini Irpef delle vincite ottenute nelle case da gioco estere e, viceversa, l’esenzione delle vincite realizzate nei casinò italiani, in quanto già assoggettati all’imposta sugli intrattenimenti (D.Lgs. 60/1999). Di conseguenza, i residenti italiani che conseguivano vincite nei casinò esteri erano tenuti a dichiararle ai fini della determinazione della base imponibile. Successivamente:

– nella sentenza 22.10.2014 (cause C-344/13 e C-367/13), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto la natura discriminatoria della normativa italiana, in quanto in grado di penalizzare le vincite conseguite nei casinò di altri Stati membri rispetto a quelle ottenute in Italia, in ciò limitando la libera prestazione dei servizi (in particolare, il diverso trattamento fiscale per i giocatori di poker professionisti è stato giudicato in contrasto con il diritto europeo);

– a seguito di questa sentenza, l’art. 6 L. 122/2016 ha modificato la disciplina fiscale, assimilando la tassazione delle vincite nei casinò dell’UE e dello Spazio Economico Europeo (SEE) a quella dei casinò italiani (in tal senso, infatti, il nuovo c. 1-bis dell’art. 69 del Tuir ha previsto l’esenzione delle vincite conseguite in case da gioco situate in Italia, nell’UE e nel SEE);

– nell’ordinanza 14.05.2021, n. 13038 la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di escludere dai redditi diversi le vincite dei casinò degli Stati membri dell’UE.

Bonus mobili e bonus elettrodomestici 2025

Il bonus mobili, o detto anche bonus arredo, introdotto con l’art.16 del D.L. 63/2013, è stato prorogato con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 55 L. 207/2024) per le spese sostenute anche nel 2025.

Per il 2025, come per il 2024, spetta nella misura massima di spese pari a 5.000 euro; pertanto, la detrazione massima fruibile sarà di 2.500 euro (il 50% di 5.000), da ripartire in 10 quote annuali pari a 250 euro l’una.

Per fruire del bonus mobili 2025 è necessario avere iniziato ad eseguire un intervento di recupero edilizio a partire dallo scorso 1.01.2024.

Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili è necessario:

– aver sostenuto le spese per l’intervento edilizio (anche solo una parte delle spese – Circ. 19/2020 e non necessariamente le spese per l’intervento edilizio devono essere più alte di quelle per l’acquisto dell’arredo);

– aver sostenuto la spesa per arredo soltanto dopo l’inizio dei lavori edilizi.

Se nel 2024 per ipotesi si è già fruito di 2.000 euro per acquistare mobili per la casa in ristrutturazione (iniziata per esempio il 1.02.2024) quest’anno, 2025, sono ancora disponibili 3.000 euro per l’acquisto di ulteriori mobili/elettrodomestici per l’arredo della casa in questione.

Proventi da Scambio sul posto nella precompilata

Per la prima volta in assoluto, infatti, dalle dichiarazioni dei redditi precompilate delle persone fisiche di quest’anno i proventi derivanti dall’energia in eccesso immessa in rete dagli impianti fotovoltaici ad uso domestico saranno indicati fra i redditi diversi da dichiarare ai fini Irpef.

Si realizza così quanto preannunciato nella circolare 11.04.2024, n. 8/E dall’Agenzia delle Entrate, grazie al D.M. 21.01.2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.01.2025, n. 23. Con tale provvedimento normativo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti previsto che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Redditi PF e 730), il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunichi all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell’ambito del servizio di “scambio sul posto”, derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

Tali proventi costituiscono infatti dei redditi diversi da assoggettare a Irpef ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir. Questa qualificazione reddituale era già stata precisata nella risoluzione 25.08.2010, n. 88/E nella quale l’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito che “..la tariffa omnicomprensiva .. si configura come corrispettivo essendo corrisposta unitariamente a fronte dell’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata”, specificava anche che, ai fini fiscali, la tariffa percepita dai suddetti soggetti assuma rilevanza solo ai fini delle imposte dirette (e non dell’Iva), come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir.

Novità riguardanti i controlli sui flussi di denaro contante movimentati da/verso l’UE.

Con il D.Lgs. 10.12.2024, n. 211, pubblicato nella G.U. 2.01.2025, n. 1, sono state recepite nel nostro ordinamento le novità riguardanti i controlli sui flussi di denaro contante movimentati da/verso l’UE.

L’art. 1, c. 1, lett. b) del decreto richiamato modifica la definizione di denaro contante ai fini della normativa valutaria, recate dall’art. 1 D.Lgs. 19.11.2008, n. 195, già applicabile alle movimentazioni extra-UE.

Secondo il nuovo dettato normativo rientrano nel concetto di “denaro contante” la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (ovvero le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%) e le carte prepagate (le carte non nominative elencate al punto 2 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2018). In ragione delle modifiche richiamate, la suddetta definizione di denaro contante si applica a tutte le movimentazioni di denaro contante intra ed extra unionali. Pertanto, a far data dal 17.01.2025, anche le movimentazioni intra-UE aventi ad oggetto oro da investimento e/o monete non aventi corso legale che possono ancora essere scambiate con banconote e monete in circolazione, sono soggette agli obblighi dichiarativi valutari di cui all’art. 3 D.Lgs. 195/2008 e al relativo regime sanzionatorio. Sul punto si ricorda che, le movimentazioni transfrontaliere di denaro contante, di importo pari o superiore a 10.000 euro, sono soggette a specifici obblighi dichiarativi.

L’obbligo di dichiarazione non si ritiene soddisfatto non solo nel caso di omessa dichiarazione (o di informazioni inesatte o incomplete), ma anche se il denaro contante non sia messo a disposizione ai fini del controllo, con conseguente applicazione delle sanzioni previste.