Per l’Amministrazione Finanziaria la rinuncia da parte dei soci a un finanziamento fatto alla società riassumerebbe la fattispecie impositiva del ricavo a titolo di contributo in denaro spettante in base al contratto.
Netta la smentita da parte della Cassazione e la riconducibilità della fattispecie all’art. 88, c. 4, nella versione letterale pro tempore a tenore del quale: “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni…”. Continua a leggere