Novità riguardanti i controlli sui flussi di denaro contante movimentati da/verso l’UE.

Con il D.Lgs. 10.12.2024, n. 211, pubblicato nella G.U. 2.01.2025, n. 1, sono state recepite nel nostro ordinamento le novità riguardanti i controlli sui flussi di denaro contante movimentati da/verso l’UE.

L’art. 1, c. 1, lett. b) del decreto richiamato modifica la definizione di denaro contante ai fini della normativa valutaria, recate dall’art. 1 D.Lgs. 19.11.2008, n. 195, già applicabile alle movimentazioni extra-UE.

Secondo il nuovo dettato normativo rientrano nel concetto di “denaro contante” la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (ovvero le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%) e le carte prepagate (le carte non nominative elencate al punto 2 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2018). In ragione delle modifiche richiamate, la suddetta definizione di denaro contante si applica a tutte le movimentazioni di denaro contante intra ed extra unionali. Pertanto, a far data dal 17.01.2025, anche le movimentazioni intra-UE aventi ad oggetto oro da investimento e/o monete non aventi corso legale che possono ancora essere scambiate con banconote e monete in circolazione, sono soggette agli obblighi dichiarativi valutari di cui all’art. 3 D.Lgs. 195/2008 e al relativo regime sanzionatorio. Sul punto si ricorda che, le movimentazioni transfrontaliere di denaro contante, di importo pari o superiore a 10.000 euro, sono soggette a specifici obblighi dichiarativi.

L’obbligo di dichiarazione non si ritiene soddisfatto non solo nel caso di omessa dichiarazione (o di informazioni inesatte o incomplete), ma anche se il denaro contante non sia messo a disposizione ai fini del controllo, con conseguente applicazione delle sanzioni previste.