A partire dal 1.01.2023, l’art. 67, c. 1, lett. c-sexies del Tuir qualifica come redditi diversi le “plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”.
In particolare, le plusvalenze fiscalmente rilevanti che derivano dalla cessione, permuta o rimborso di cripto-attività, se superiori all’importo di 2.000 euro su base annuale, sono interamente tassabili, non solo per la quota che eccede tale soglia. Sono comprese in questa categoria reddituale, oltre ai proventi e alle plusvalenze derivanti dalle operazioni criptovalute, dagli utility token e dallo staking, le operazioni aventi per oggetto i non financial token (Nft), in quanto si tratta comunque di rappresentazioni digitali di valori.
Viceversa, in questo regime non rientrano i redditi derivanti dagli investment token (o security token) che corrispondono a uno strumento finanziario previsto dalla Mifid II, in quanto i token devono essere considerati a tutti gli effetti strumenti finanziari, indipendentemente dal fatto di essere o meno rappresentati digitalmente. Ai redditi degli strumenti finanziari digitali (ex art. 2 D.L. 25/2023) non si applicano le disposizioni per le cripto-attività, ma quelle sui redditi di capitale e sui redditi diversi applicabili agli strumenti finanziari rappresentati.