Riserve, affrancamento al 10%

L’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, con un’imposta sostitutiva del 10%, rappresenta un’opzione vantaggiosa per le società di persone in contabilità ordinaria, evitando impatti fiscali sui soci. Per le società di capitali, la convenienza dipende dalla fiscalità societaria, poiché la tassazione dei dividendi per i soci persone fisiche resta al 26%. L’operazione riguarda riserve esistenti al 31.12.2024 e già presenti in bilancio al 2023, derivanti da rivalutazioni fiscali pregresse. L’affrancamento può essere totale o parziale, con l’imposta dovuta nella dichiarazione dei redditi 2024, pagabile in quattro rate annuali. Il provvedimento, previsto dal D.Lgs. di riforma IRES/IRPEF, è uno strumento spot per “ripulire” i bilanci e generare gettito. Le indicazioni definitive saranno fornite da un DM. La scelta dipende dall’analisi di convenienza, soprattutto per le società di persone, che evitano la progressiva IRPEF sui soci. Per le società di capitali, l’opzione può ridurre la pressione fiscale sul reddito societario (10% sostitutiva contro il 14% IRES ordinaria).

Trattamento impositivo degli omaggi ai dipendenti

Con l’approssimarsi delle festività di Natale, si ripresenta la consuetudine di tanti datori di lavoro di omaggiare i propri dipendenti con cesti o doni di modesto valore.

 Una prassi che, in ragione del rapporto “oneroso” (di lavoro) che intercorre tra le Parti, 

richiede qualche preliminare valutazione sul trattamento impositivo del loro valore, visto che,

 seppur l’omaggio sia sostanzialmente concesso con la finalità di consolidare e fortificare il

rapporto lavorativo, sotto il profilo impositivo rileva come un “arricchimento” del lavoratore.

Come previsto dall’art. 51, c. 1 del Tuir, il reddito imponibile del lavoratore è determinato, 

secondo il principio di onnicomprensività, da tutte le somme e i valori in genere, a 

qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in 

relazione al rapporto di lavoro.Alla stregua della suddetta definizione, anche la strenna 

o il pacco natalizio regalato dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in occasione della

 cena aziendale rileverà come benefit, pertanto impositivamente qualificandosi come un

 reddito “in natura”.

Tornano gli acconti a rate anche per chi è nel forfettario

Con un emendamento dell’ultima ora, al testo di conversione in legge del dl 155/2024, arriva la proroga sui versamenti di acconto delle partite Iva per l’anno 2024 delle imposte dirette, della cedolare secca e delle imposte sostitutive, in scadenza ordinaria il 2 dicembre 2024. Come ricordato ieri anche dal comunicato del ministero dell’Economia, l’acconto si potrà pagare entro il 16 gennaio 2025, in unica soluzione, o in cinque rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo. Possono beneficiare del rinvio del versamento della seconda rata di acconto per il 2024, le persone fisiche titolari di partita Iva, che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. Beneficiano del differimento anche le persone fisiche in regime dei minimi o in regime forfettario nel 2023. Resta invece confermata la scadenza del 2 dicembre per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Inail.

Spese di trasferta e rappresentanza deducibili solo se tracciate

Stretta in arrivo per la deduzione delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto ai fini delle imposte dirette e IRAP: a decorrere dal 2025 la deduzione sarà ammessa solo se il pagamento avverrà con strumenti tracciati. È quanto prevede il disegno di legge di Bilancio 2025, che estende la necessità di effettuare pagamento attraverso mezzi tracciabili anche ai fini della deduzione delle spese di rappresentanza.

Possibile consultare e gestire gli avvisi bonari nel cassetto fiscale

Da oggi sono disponibili, all’interno del Cassetto fiscale, le funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni emesse dall’Agenzia delle Entrate inerenti agli esiti della liquidazione automatica ( artt. 36- bis del DPR 600/73 e 54- bis del DPR 633/72).

Con il provvedimento n. 419815 pubblicato ieri, emanato in attuazione dell’art . 23 comma 3 del DLgs. 1/2024, l’Amministrazione finanziaria ha infatti stabilito le regole per l’ accesso e  l’ utilizzo del servizio web relativo alla messa a disposizione, nell’area riservata del contribuente, di tali funzionalità. Continua a leggere

CPB: ufficiale la riapertura fino al 12.12.2024

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il Governo ha ufficializzato l’estensione

temporale per l’adesione al concordato preventivo biennale.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12.11.2024, ha infatti varato un decreto legge che estende fino al 12.12.2024 la possibilità di aderire a questo importante

strumento di compliance fiscale, rispondendo così alle numerose sollecitazioni

provenienti dal mondo professionale.

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Cessione di un bene 4.0 ed effetti sul credito d’imposta spettante

I benefici legati agli investimenti rientranti nel piano industria 4.0 hanno cambiato veste nel corso degli anni, passando
da una maggior quota deducibile extra contabilmente (iper ammortamento), all’attuale credito d’imposta. Il legislatore
ha previsto in entrambi un “periodo di osservazione” nel quale l’impresa non può cedere il bene (acquisito in proprietà o in leasing), volto a garantire il concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell’economia dell’impresa. Continua a leggere

Mancata compilazione quadro RS: le integrative per i forfetari

Vi ricorderete che a settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate mandò un’ondata di lettere di compliance ai contribuenti forfetari per mancata o incompleta compilazione dei quadri RS del modello Redditi 2022, periodo d’imposta 2021.

I contribuenti forfetari che volessero regolarizzare la propria posizione dovranno inviare entro il prossimo 2.12.2024 una dichiarazione integrativa senza applicazione di sanzioni. In particolare, devono compilare i righi del quadro RS 371, 372 e 373, comunicando i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dall’art. 1, c. 69 L. 190/2014. In colonna 1, dovrà essere riportato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi. Per quanto concerne gli esercenti attività d’impresa, nel rigo RS375, dovrà essere indicato il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività. Il rigo RS376 conterrà invece l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In questo rigo dovranno essere indicati anche i costi per i servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi. Continua a leggere

A regime la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

Il DDL Bilancio 2025 introduce una modifica significativa al regime di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, rendendolo permanente e senza necessità di proroghe annuali. Il termine di adesione è fissato al 30 novembre di ogni anno, con un’imposta sostitutiva pari al 16%. È richiesta una perizia giurata per la rivalutazione e, in caso di precedenti rivalutazioni, è possibile detrarre le imposte già versate. Approfondiamo in che modo queste novità influenzano la gestione fiscale dei soggetti interessati. Continua a leggere

Legge di Bilancio 2025

Aliquote Irpef – Quanto previsto per il 2024 viene confermato dalla manovra per l’anno 2025 con

riferimento alle aliquote Irpef, ossia 23% per i redditi fino a 28.000 euro; 35%

per i redditi che vanno da 28.000 a 50.000 euro; 43% per i redditi che superano i 50.000 euro. Continua a leggere