Proventi da Scambio sul posto nella precompilata

Per la prima volta in assoluto, infatti, dalle dichiarazioni dei redditi precompilate delle persone fisiche di quest’anno i proventi derivanti dall’energia in eccesso immessa in rete dagli impianti fotovoltaici ad uso domestico saranno indicati fra i redditi diversi da dichiarare ai fini Irpef.

Si realizza così quanto preannunciato nella circolare 11.04.2024, n. 8/E dall’Agenzia delle Entrate, grazie al D.M. 21.01.2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.01.2025, n. 23. Con tale provvedimento normativo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti previsto che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Redditi PF e 730), il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunichi all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell’ambito del servizio di “scambio sul posto”, derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

Tali proventi costituiscono infatti dei redditi diversi da assoggettare a Irpef ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir. Questa qualificazione reddituale era già stata precisata nella risoluzione 25.08.2010, n. 88/E nella quale l’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito che “..la tariffa omnicomprensiva .. si configura come corrispettivo essendo corrisposta unitariamente a fronte dell’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata”, specificava anche che, ai fini fiscali, la tariffa percepita dai suddetti soggetti assuma rilevanza solo ai fini delle imposte dirette (e non dell’Iva), come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir.

Riapertura della rottamazione quater per i decaduti

Nuova chance per chi è decaduto dalla rottamazione quater per non aver pagato o pagato tardivamente una rata.

Lo prevede l’emendamento riformulato al decreto Milleproroghe, che riammette alla definizione agevolata solo chi aveva già aderito. “Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate” per l’adesione alla rottamazione quater, i debitori che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dal beneficio possono essere riammessi rendendo la dichiarazione di riammissione entro il 30 aprile 2025. Nella riformulazione, come previsto, non compare la proroga del concordato biennale. 

In particolare i soggetti decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto possono inviare telematicamente una nuova richiesta entro il 30.04 prossimo.

In caso di riammissione alla misura agevolativa, il contribuente dovrà corrispondere le somme dovute aumentate di un tasso di interesse del 2% a decorrere dal 1° novembre 2023 e provvedere al pagamento:

  • in una unica soluzione entro i 31 luglio 2025,
  • nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza rispettivamente:
    • le prime due il 31 luglio e il 30 novembre del 2025,
    • le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

L’ammontare definitivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna, saranno comunicati dalla Riscossione entro il 30 giugno 2025. Si attende il testo definitivo dell’emendamento nella conversione in legge del Decreto Milleproroghe

Nuove regole per la rateizzazione in Agenzia di riscossione

A partire dal 1.01.2025 sono entrate in vigore nuove regole per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo che consentono la dilazione in un maggior numero di rate. I contribuenti che vogliono avvalersi di questa possibilità devono presentare ai competenti sportelli del concessionario per la riscossione, con le consuete modalità, una specifica richiesta dove dichiarano di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In data 27.12.2024 (pubblicato in G.U. n. 305/2024) è stato emanato il decreto del MEF che disciplina i criteri per stabilire le situazioni di obiettiva difficoltà e la relativa documentazione da presentare.

La nuova disciplina è stata introdotta dal D. Lgs. 110/2024, che, in attuazione dei principi e degli obiettivi fissati dall’art. 18 della legge delega fiscale, introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, prevedendo, in particolare, una pianificazione annuale delle attività di Agenzia delle Entrate-Riscossione volta ad assicurare al sistema maggiore efficacia e efficienza, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili dall’Agente della riscossione.

Leasing per i professionisti, nuove regole fiscali

 Il decreto Irpef-Ires rinnova la disciplina del lavoro autonomo con interventi specifici sui contratti di leasing che spingono nella direzione del reddito di impresa.

Il decreto Irpef-Ires (D.Lgs. 13.12.2024, n. 192) ha riformulato le disposizioni relative ai redditi di lavoro autonomo riorganizzando la disciplina e introducendo, per quanto di nostra attenzione, nuove regole dedicate alla gestione dei contratti di leasing (locazione finanziaria nel Tuir). È facile riconoscere nelle nuove regole un percorso di convergenza verso le regole del reddito di impresa.

Le nuove disposizioni in materia di leasing per i professionisti (lavoratori autonomi ed artisti) sono distribuite nei nuovi artt. da 54 a 54-octies del Tuir.

Iniziamo subito con le regole di deducibilità, ora collocate nel nuovo art. 54-quinquies del Tuir.

La deduzione dei canoni di leasing immobiliare è possibile se il contratto ha una durata di almeno 12 anni. Inoltre, non è ammessa la deduzione per la quota di canoni proporzionalmente riferibile al costo dei terreni (ove applicabile).

Per i mezzi di trasporto si applicano le limitazioni previste dall’art. 164 del Tuir e, inoltre, è necessario che il contratto abbia una durata non inferiore al periodo di ammortamento stabilito dal coefficiente ministeriale di ammortamento.

Novità riguardanti i controlli sui flussi di denaro contante movimentati da/verso l’UE.

Con il D.Lgs. 10.12.2024, n. 211, pubblicato nella G.U. 2.01.2025, n. 1, sono state recepite nel nostro ordinamento le novità riguardanti i controlli sui flussi di denaro contante movimentati da/verso l’UE.

L’art. 1, c. 1, lett. b) del decreto richiamato modifica la definizione di denaro contante ai fini della normativa valutaria, recate dall’art. 1 D.Lgs. 19.11.2008, n. 195, già applicabile alle movimentazioni extra-UE.

Secondo il nuovo dettato normativo rientrano nel concetto di “denaro contante” la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (ovvero le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%) e le carte prepagate (le carte non nominative elencate al punto 2 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2018). In ragione delle modifiche richiamate, la suddetta definizione di denaro contante si applica a tutte le movimentazioni di denaro contante intra ed extra unionali. Pertanto, a far data dal 17.01.2025, anche le movimentazioni intra-UE aventi ad oggetto oro da investimento e/o monete non aventi corso legale che possono ancora essere scambiate con banconote e monete in circolazione, sono soggette agli obblighi dichiarativi valutari di cui all’art. 3 D.Lgs. 195/2008 e al relativo regime sanzionatorio. Sul punto si ricorda che, le movimentazioni transfrontaliere di denaro contante, di importo pari o superiore a 10.000 euro, sono soggette a specifici obblighi dichiarativi.

L’obbligo di dichiarazione non si ritiene soddisfatto non solo nel caso di omessa dichiarazione (o di informazioni inesatte o incomplete), ma anche se il denaro contante non sia messo a disposizione ai fini del controllo, con conseguente applicazione delle sanzioni previste.

Criptovalute: rivista disciplina fiscale ordinaria e rivalutazione

A partire dal 1.01.2023, l’art. 67, c. 1, lett. c-sexies del Tuir qualifica come redditi diversi le “plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”.

In particolare, le plusvalenze fiscalmente rilevanti che derivano dalla cessione, permuta o rimborso di cripto-attività, se superiori all’importo di 2.000 euro su base annuale, sono interamente tassabili, non solo per la quota che eccede tale soglia. Sono comprese in questa categoria reddituale, oltre ai proventi e alle plusvalenze derivanti dalle operazioni criptovalute, dagli utility token e dallo staking, le operazioni aventi per oggetto i non financial token (Nft), in quanto si tratta comunque di rappresentazioni digitali di valori.

Viceversa, in questo regime non rientrano i redditi derivanti dagli investment token (o security token) che corrispondono a uno strumento finanziario previsto dalla Mifid II, in quanto i token devono essere considerati a tutti gli effetti strumenti finanziari, indipendentemente dal fatto di essere o meno rappresentati digitalmente. Ai redditi degli strumenti finanziari digitali (ex art. 2 D.L. 25/2023) non si applicano le disposizioni per le cripto-attività, ma quelle sui redditi di capitale e sui redditi diversi applicabili agli strumenti finanziari rappresentati.

Avvisi bonari pagabili entro 60 giorni al via

Dal 1.01.2025, chi riceve una comunicazione bonaria a seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni può beneficiare di tempi più distesi per regolarizzare la propria posizione. Infatti, la normativa che discende dal D.Lgs. 5.08.2024, n. 108 ha modificato gli artt. 2, 3 e 3-bis D.Lgs. 462/1997, portando da 30 a 60 giorni il termine per il versamento di tutte le somme dovute oppure, in caso di scelta di rateizzazione, per il pagamento della prima rata. Questa novità riguarda le comunicazioni elaborate a partire dal 1.01.2025. In modo coerente, sono stati adeguati anche gli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e l’art. 54-bis D.P.R. 633/1972, ampliando a 60 giorni il periodo entro cui il contribuente può fornire ulteriori chiarimenti, sempre in relazione al contenuto dell’avviso bonario.

La stessa riforma non pregiudica la regola consolidata secondo cui, se l’avviso bonario viene inviato all’intermediario (opzione esercitata barrando l’apposita casella nel frontespizio della dichiarazione), per pagare oppure per versare la prima rata si hanno a disposizione ulteriori 30 giorni, diventando così di 90 giorni dalla data di trasmissione telematica dell’invito.

Rimane inoltre immutata la scadenza di 30 giorni per corrispondere le imposte legate alla tassazione separata: in tale scenario non si pone un problema di definizione agevolata, poiché si tratta di somme determinate d’ufficio e, se non sono saldate nel termine previsto, verranno iscritte a ruolo con le relative sanzioni da omesso o tardivo versamento.

La tassazione delle cripto-attività

La legge di Bilancio 2025 rivede la tassazione delle cripto-attività: innalzamento dell’imposta sostitutiva al 33% dal 2026, eliminazione della soglia di non imponibilità di 2.000 euro e rivalutazione onerosa dei valori fiscali.

A partire dal 1.01.2026 le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività saranno soggetti a un’imposizione fiscale più elevata: l’imposta sostitutiva a essi applicata passerà infatti dal 2026 al 33%. L’anno in corso si configura quindi come un periodo transitorio che, vedendo la permanenza della stessa aliquota fissata in precedenza, vale a dire il 26%, consente ai detentori di cripto-attività di approntare opportune strategie in vista dell’innalzamento della pressione fiscale.

Dal 2025 stop agli incentivi fiscali per le caldaie a gas

Con il nuovo anno è ufficiale lo stop alle detrazioni fiscali per le caldaie a gas, il cui acquisto e installazione non potranno essere agevolati né con il Bonus Ristrutturazione né con l’Ecobonus a partire dal 1° gennaio 2025. È la novità introdotta nel corso dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio: un emendamento approvato nei giorni scorsi stralcia le caldaie a combustibili fossili dall’elenco delle spese detraibili nell’ambito dei lavori edilizi e di riqualificazione energetica. Si prosegue dunque lungo la roadmap tracciata dalla direttiva europea casa Green, che prevede lo stop agli incentivi dal 2025 e lo stop alla produzione e vendita di caldaie alimentate a combustibile fossile dal 2040. Restano invece operativi gli sconti per gli apparecchi ibridi, che prevedono caldaia e pompa di calore controllati da una centralina unica. Dal prossimo anno, dunque, una delle leve sui cui gli stati dovranno agire per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici sarà l’elettrificazione dei consumi grazie all’energia da fonti rinnovabili, attraverso l’installazione di pompe di calore, impianti solari, batterie e infrastrutture di ricarica al posto delle caldaie alimentate a combustibili fossili. In questo contesto è centrale l’integrazione di generatori a pompa di calore e terminali di emissione radianti a bassa inerzia termica, abbinati a sistemi di ventilazione meccanica controllata

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Una modifica che era nell’aria e su cui i produttori avevano cercato fino all’ultimo di scongiurare un intervento da parte del Parlamento. Alla fine, invece, la modifica è entrata nelle votazioni in commissione Bilancio alla Camera nella notte tra il 16 e il 17 dicembre. La riformulazione dell’emendamento votato è chiara nell’escludere le caldaie alimentate a combustibili fossili dal perimetro delle agevolazioni per recupero edilizio e risparmio energetico per tutto il triennio 2025-2027, che è quello in cui opera la manovra. Si parla espressamente, infatti, di «esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili» da entrambe le detrazioni fiscali

Sconto fino a 200 euro per acquistare frigoriferi e lavatrici ad alta efficienza

Arriva il bonus rottamazione elettrodomestici. Dal 2025 gli utenti finali che acquisteranno un elettrodomestico ad alta efficienza avranno un bonus non superiore al 30% del costo di acquisto. Sono agevolati gli apparecchi ad alta efficienza energetica (non inferiori alla nuova classe B), prodotti in Europa, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

L’importo sarà non superiore a 100 euro per ciascun bene acquistato. Il tetto di 100 euro può salire fino a 200 euro se l’Isee del nucleo familiare dell’acquirente è inferiore a 25mila euro. I dettagli applicativi sono affidati a un decreto del Mimit da emanare di concerto con il Mef. La dote è 50 milioni di euro.