L’art. 121 D.L. 19.05.2020, n. 34 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
Assegnazioni agevolate: ufficiale la proroga
Ieri 27 settembre il CdM ha approvato il Decreto Proroghe con la conferma per la proroga tanto annunicata e discussa sulle assegnazioni agevolate.
In dettaglio il decreto proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali.
Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
LAVORATORI FRONTALIERI: NUOVA FRANCHIGIA A 10.000 EURO
Un primo aspetto affrontato dal documento di prassi concerne le regole di territorialità previste per i lavoratori frontalieri dalle convenzioni e dagli accordi stipulati dall’Italia con gli Stati di confine. In particolare, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria stabilisce che il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero dai frontalieri è soggetto a tassazione esclusiva nello Stato in cui sono residenti. Nella stessa direzione la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia.
Nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, invece, viene stabilito che il reddito di lavoro dipendente prestato nella Repubblica di San Marino da lavoratori frontalieri residenti in Italia è sottoposto a tassazione concorrente sia da parte dell’Italia che di San Marino.
Per quanto riguarda, poi, i rapporti tra Italia e Svizzera occorre tener presente che il 23.12.2020 i 2 Stati hanno concluso un “nuovo” accordo (in sostituzione dell’Accordo del 1974), che sarà applicabile dal 1.01.2024. La disciplina dell’accordo 2020, in particolare, innova sia la definizione di lavoratore frontaliere sia le regole di tassazione tra gli Stati.
La novità principale di tale accordo riguarda il nuovo regime impositivo. L’art. 3, par. 1 dell’Accordo, infatti, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente percepito dai frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza del lavoratore, a sua volta, tassa per concorrenza il reddito per l’intero ammontare, garantendo l’eliminazione della doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera e Italia. L’art. 2, par. 3 del nuovo Accordo prevede, altresì, un principio generale secondo cui il carico fiscale complessivo non può, comunque, essere inferiore rispetto all’imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell’Accordo del 1974.
In merito ai criteri per l’eliminazione dalla doppia imposizione, si precisa che la Svizzera adotta il cd. “metodo dell’esenzione”, con riserva della progressività. In particolare, un lavoratore residente in Svizzera che rientra nella categoria di frontaliere vedrà la sua imposizione in Italia ridotta del 20%. Per quanto riguarda l’Italia, invece, l’eliminazione della doppia imposizione avviene ricorrendo al credito per le imposte estere.
Da segnalare che, dal periodo d’imposta 2024, ai fini della presunzione della residenza, la Svizzera deve essere considerata esclusa dall’elenco di cui all’art. 1 D.M. 4.05.1999. Restano, tuttavia, fermi gli effetti di ogni attività di accertamento effettuata in conformità alle disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta 2023.
La circolare, da ultimo, fornisce indicazioni in merito alle disposizioni contenute nella L. 83/2023. In particolare, trovano applicazione nei confronti di tutti frontalieri, dal 1.01.2024 le seguenti novità:
UNIFAMILIARI CHE FRUISCONO DEL SUPERBONUS: ULTIMA CHIAMATA
Con il decreto Omnibus (D.L. 10.08.2023, n. 104), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10.08.2023, n. 186 ed entrato in vigore il giorno successivo (11.08.2023) è arrivata anche la proroga della detrazione maggiorata nella misura del 110% (superbonus) per le unifamiliari (villette) dal 30.09.2023 al 31.12.2023, con riferimento agli interventi agevolati delle persone fisiche.
La detrazione maggiorata nella misura del 110% è fruibile, quindi, anche per le spese sostenute tra il 1.07.2022 e il 31.12.2023 (termine già prorogato al 30.09.2023 con l’art. 01, introdotto in sede di conversione del D.L. 11/2023), con riferimento agli interventi Continua a leggere
E-COMMERCE DI PRIVATI, IL TRATTAMENTO FISCALE
Per e-commerce si intende l’attività che consiste nell’acquisto e nella vendita di prodotti e servizi tramite internet, sia da parte di aziende tradizionali sia da parte di privati, attraverso l’ausilio di piattaforme specializzate.
Lo sviluppo del nuovo modello commerciale basato sulla vendita di prodotti online ha indotto il Legislatore, attraverso l’art. 13 del “Decreto Crescita 2019” di cui alla L. 28.06.2019, n. 58, a introdurre un obbligo di comunicazione per i gestori di marketplace (soggetti passivi, residenti e non residenti) che gestiscono l’interfaccia elettronica attraverso cui sono facilitate le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea tra fornitori e acquirenti, oltre che le vendite a distanza di beni importati. Continua a leggere
PRESTAZIONI OCCASIONALI: ULTERIORI NOVITÀ
Dopo le importanti modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) in materia di prestazioni occasionali, che aveva sia ampliato la platea di utilizzatori (fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato) sia elevato l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori (10.000 euro), il c.d. “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023, convertito dalla L. 85/2023) ha aumentato i suddetti limiti e ampliato la summenzionata platea, con riferimento a utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Continua a leggere
REGISTRATORI TELEMATICI “FUORI SERVIZIO” PER LE CHIUSURE ESTIVE
in caso di interruzione dell’attività per un periodo superiore a 12 giorni, come, ad esempio, ferie e chiusura stagionale, occorre segnalare preventivamente all’Agenzia delle Entrate lo stato di “fuori servizio” del registratore telematico.
Con il provvedimento n. 15943/2023 sono state approvate le “Specifiche tecniche – Versione 11” dedicate ai registratori telematici; le medesime sono in vigore dal 1.07.2023 e vanno rispettate, obbligatoriamente, nei nuovi modelli di registratore telematico e di ServerRT che presentano istanza di approvazione dopo il 30.06.2023. Per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30.06.2023.
Tra le novità si segnala l’introduzione di un nuovo “mini – adempimento” passato forse, ai più, sotto traccia. Nella versione precedente delle specifiche tecniche (Versione 10) era previsto che, in caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il registratore telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, dovesse provvedere all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non avesse effettuato l’operazione di chiusura giornaliera. Fin qui, tutto confermato anche con l’ultima versione delle specifiche.
Con la versione 11 viene, invece, introdotto un passaggio in più: nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni, come ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc., o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il registratore telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.
Nella sostanza gli esercenti, in caso di ferie o periodi di chiusura superiori a 12 giorni, devono effettuare un’operazione preventiva sul registratore telematico, per segnalare lo stato di “fuori servizio” durante il periodo di stop dell’attività; tale funzionalità passa inevitabilmente da un aggiornamento software dei RT.
In alternativa, in caso di interruzione non comunicata automaticamente dal registratore telematico, l’esercente, o un suo delegato, può comunicare sul sito web dell’Agenzia delle Entrate la situazione anomala, che viene tracciata a sistema.
Quali sono e come funzionano le agevolazioni prima casa per under 36
In cosa consistono le agevolazioni per l’acquisto prima casa da parte di un under 36? E quali sono i requisiti da soddisfare per beneficiarne? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla misura introdotta dal decreto Sostegni bis fino al 31 dicembre 2023.
Le agevolazioni prima casa under 36
Il decreto Sostegni bis ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i giovani che non abbiano ancora compiuto nel corso di quest’anno 36 anni per l’acquisto di una prima casa. Tali agevolazioni scadranno al 31 dicembre 2023 salvo eventuali proroghe e, quindi, valgono solo per gli atti di acquisti stipulati entro questa data.
Quando si acquista un immobile bisogna versare nelle casse dello Stato l’im Continua a leggere
Rinuncia all’eredità: gli effetti sui debiti tributari del de cuius
La responsabilità degli eredi per i debiti tributari del de cuius presuppone l’assunzione della qualità di erede e, quindi, l’accettazione anche tacita dell’eredità da parte dei soggetti chiamati per legge o per testamento all’eredità.
Pertanto, il chiamato all’eredità che abbia validamente rinunciato all’eredità, tenuto conto dell’effetto retroattivo che la dichiarazione di rinuncia possiede ai sensi dell’articolo 521 cod. civ., non può essere chiamato a rispondere del debito tributario del de cuius, neppure nel caso in cui tale debito risulti da un avviso di accertamento Continua a leggere
Il credito per le imposte pagate all’estero nella dichiarazione
In linea generale i redditi prodotti all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente in Italia, in virtù del c.d. “principio di tassazione dei residenti su base mondiale”; per essi spetta il credito d’imposta – relativamente a quanto assolto al di fuori del territorio nazionale – come stabilito dall’articolo 165 Tuir.
Quanto detto, in ogni caso, considerando che lo scomputo delle imposte estere vale Continua a leggere