Vincite da casinò extra-UE imponibili in Italia

Nel periodo d’imposta oggetto di esame (2010), la normativa italiana (ex art. 67, c. 1, lett. d) e art. 30 D.P.R. 600/1973) prevedeva l’imponibilità ai fini Irpef delle vincite ottenute nelle case da gioco estere e, viceversa, l’esenzione delle vincite realizzate nei casinò italiani, in quanto già assoggettati all’imposta sugli intrattenimenti (D.Lgs. 60/1999). Di conseguenza, i residenti italiani che conseguivano vincite nei casinò esteri erano tenuti a dichiararle ai fini della determinazione della base imponibile. Successivamente:

– nella sentenza 22.10.2014 (cause C-344/13 e C-367/13), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto la natura discriminatoria della normativa italiana, in quanto in grado di penalizzare le vincite conseguite nei casinò di altri Stati membri rispetto a quelle ottenute in Italia, in ciò limitando la libera prestazione dei servizi (in particolare, il diverso trattamento fiscale per i giocatori di poker professionisti è stato giudicato in contrasto con il diritto europeo);

– a seguito di questa sentenza, l’art. 6 L. 122/2016 ha modificato la disciplina fiscale, assimilando la tassazione delle vincite nei casinò dell’UE e dello Spazio Economico Europeo (SEE) a quella dei casinò italiani (in tal senso, infatti, il nuovo c. 1-bis dell’art. 69 del Tuir ha previsto l’esenzione delle vincite conseguite in case da gioco situate in Italia, nell’UE e nel SEE);

– nell’ordinanza 14.05.2021, n. 13038 la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di escludere dai redditi diversi le vincite dei casinò degli Stati membri dell’UE.

Riserve, affrancamento al 10%

L’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, con un’imposta sostitutiva del 10%, rappresenta un’opzione vantaggiosa per le società di persone in contabilità ordinaria, evitando impatti fiscali sui soci. Per le società di capitali, la convenienza dipende dalla fiscalità societaria, poiché la tassazione dei dividendi per i soci persone fisiche resta al 26%. L’operazione riguarda riserve esistenti al 31.12.2024 e già presenti in bilancio al 2023, derivanti da rivalutazioni fiscali pregresse. L’affrancamento può essere totale o parziale, con l’imposta dovuta nella dichiarazione dei redditi 2024, pagabile in quattro rate annuali. Il provvedimento, previsto dal D.Lgs. di riforma IRES/IRPEF, è uno strumento spot per “ripulire” i bilanci e generare gettito. Le indicazioni definitive saranno fornite da un DM. La scelta dipende dall’analisi di convenienza, soprattutto per le società di persone, che evitano la progressiva IRPEF sui soci. Per le società di capitali, l’opzione può ridurre la pressione fiscale sul reddito societario (10% sostitutiva contro il 14% IRES ordinaria).

Cessione di un bene 4.0 ed effetti sul credito d’imposta spettante

I benefici legati agli investimenti rientranti nel piano industria 4.0 hanno cambiato veste nel corso degli anni, passando
da una maggior quota deducibile extra contabilmente (iper ammortamento), all’attuale credito d’imposta. Il legislatore
ha previsto in entrambi un “periodo di osservazione” nel quale l’impresa non può cedere il bene (acquisito in proprietà o in leasing), volto a garantire il concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell’economia dell’impresa. Continua a leggere

Mancata compilazione quadro RS: le integrative per i forfetari

Vi ricorderete che a settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate mandò un’ondata di lettere di compliance ai contribuenti forfetari per mancata o incompleta compilazione dei quadri RS del modello Redditi 2022, periodo d’imposta 2021.

I contribuenti forfetari che volessero regolarizzare la propria posizione dovranno inviare entro il prossimo 2.12.2024 una dichiarazione integrativa senza applicazione di sanzioni. In particolare, devono compilare i righi del quadro RS 371, 372 e 373, comunicando i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dall’art. 1, c. 69 L. 190/2014. In colonna 1, dovrà essere riportato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi. Per quanto concerne gli esercenti attività d’impresa, nel rigo RS375, dovrà essere indicato il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività. Il rigo RS376 conterrà invece l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In questo rigo dovranno essere indicati anche i costi per i servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi. Continua a leggere

A regime la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

Il DDL Bilancio 2025 introduce una modifica significativa al regime di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, rendendolo permanente e senza necessità di proroghe annuali. Il termine di adesione è fissato al 30 novembre di ogni anno, con un’imposta sostitutiva pari al 16%. È richiesta una perizia giurata per la rivalutazione e, in caso di precedenti rivalutazioni, è possibile detrarre le imposte già versate. Approfondiamo in che modo queste novità influenzano la gestione fiscale dei soggetti interessati. Continua a leggere

Manovra 2025, le nuove detrazioni fiscali per quoziente familiare e reddito

Il taglio delle tax expenditures a partire dal 2025 trova le soglie percentuali legate ai limito di reddito. Con una correzione ancorata a un quoziente familiare per premiare i nuclei familiari più numerosi. La scrittura delle norme da inserire nel testo del Ddl di Bilancio da trasmettere in Parlamento punta su tre numeri: 8% per i redditi fino a 50mila euro, 6% per i redditi da 50mila a 100mila euro, 4% oltre i 100mila euro. Sono questi i nuovi vincoli inseriti nelle prime bozze della manovra con cui si cercherà un’operazione che dovrà comunque assicurare all’Erario un risparmio di un miliardo di euro alla voce «spese fiscali» e cercare una redistribuzione sulle fasce di reddito più basse rispetto a quelle che dichiarano al Fisco di più. Continua a leggere

Bonus 50% solo per le prime case

La Manovra 2024 prevede modifiche ai bonus edilizi: per le seconde case, chi supera i 120.000 euro di reddito perderà il beneficio, mentre per chi è sotto tale soglia scenderà al 36%.

Sulle prime case, invece, gli sconti fiscali resteranno al 50% per un altro anno, evitando il calo del 36% che sarebbe scattato dal 2025.

Sulle seconde case i bonus fiscali scenderanno al 36% per chi è sotto la soglia dei 120.000 euro e si azzereranno superata questa soglia. Continua a leggere

Bonus Natale: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è prontamente intervenuta per fornire le istruzioni operative in merito all’erogazione del c.d. bonus Natale (art. 2-bis D.L. 113/2024, conv. L. 143/2024).

L’indennità di 100 euro spetta ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro annui con coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico (art. 12, c. 2 del Tuir). Continua a leggere

super ravvedimento per chi aderisce al CPB

La conversione in legge del decreto Omnibus, approvato con voto di fiducia dal Senato il 1.10.2024, introduce una nuova forma di sanatoria fiscale, che alcuni hanno definito informalmente come una forma di “condono”: il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022, riservato ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) entro il 31.10.2024. Continua a leggere

Decreto Riscossione: possibile chiedere nuove rateizzazioni

Il D.Lgs. 29.07.2024, n. 110 ha introdotto il riordino del sistema della riscossione. Tra le modifiche, in particolare, si segnalano quelle in materia di rateazione delle somme dovute in base alle cartelle di pagamento o altri atti esecutivi. A oggi, l’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente al soggetto che dichiara di versare in temporanea difficoltà di rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili. Continua a leggere