Vincite da casinò extra-UE imponibili in Italia

Nel periodo d’imposta oggetto di esame (2010), la normativa italiana (ex art. 67, c. 1, lett. d) e art. 30 D.P.R. 600/1973) prevedeva l’imponibilità ai fini Irpef delle vincite ottenute nelle case da gioco estere e, viceversa, l’esenzione delle vincite realizzate nei casinò italiani, in quanto già assoggettati all’imposta sugli intrattenimenti (D.Lgs. 60/1999). Di conseguenza, i residenti italiani che conseguivano vincite nei casinò esteri erano tenuti a dichiararle ai fini della determinazione della base imponibile. Successivamente:

– nella sentenza 22.10.2014 (cause C-344/13 e C-367/13), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto la natura discriminatoria della normativa italiana, in quanto in grado di penalizzare le vincite conseguite nei casinò di altri Stati membri rispetto a quelle ottenute in Italia, in ciò limitando la libera prestazione dei servizi (in particolare, il diverso trattamento fiscale per i giocatori di poker professionisti è stato giudicato in contrasto con il diritto europeo);

– a seguito di questa sentenza, l’art. 6 L. 122/2016 ha modificato la disciplina fiscale, assimilando la tassazione delle vincite nei casinò dell’UE e dello Spazio Economico Europeo (SEE) a quella dei casinò italiani (in tal senso, infatti, il nuovo c. 1-bis dell’art. 69 del Tuir ha previsto l’esenzione delle vincite conseguite in case da gioco situate in Italia, nell’UE e nel SEE);

– nell’ordinanza 14.05.2021, n. 13038 la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di escludere dai redditi diversi le vincite dei casinò degli Stati membri dell’UE.

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