Bonus Natale: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è prontamente intervenuta per fornire le istruzioni operative in merito all’erogazione del c.d. bonus Natale (art. 2-bis D.L. 113/2024, conv. L. 143/2024).

L’indennità di 100 euro spetta ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro annui con coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico (art. 12, c. 2 del Tuir).

Il bonus spetta anche ai nuclei monogenitoriali, ma solo se l’altro genitore è deceduto, non ha riconosciuto il figlio ovvero nel caso di figlio adottato/affidato/affiliato a un solo genitore. Il bonus non spetta, in generale, in assenza del coniuge fiscalmente a carico ovvero quando la famiglia non è monogenitoriale.

Ai fini del riconoscimento del bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, nel corso del 2024; sono esclusi dal bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del Tuir). L’indennità di 100 euro deve essere riproporzionata in ragione del periodo di lavoro svolto nel 2024. A riguardo, l’Agenzia chiarisce che i giorni di spettanza coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e il bonus non subisce riduzioni in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time orizzontale, verticale o ciclico). In presenza di più rapporti di lavoro, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. In merito al requisito reddituale, occorre considerare il c.d. reddito di riferimento, generalmente preso a base per le agevolazioni fiscali. Esso comprende i redditi assoggettati a cedolare secca e quelli incisi da imposta sostitutiva da regime forfetario, la quota di agevolazione Ace, la quota esente dei lavoratori rientrati in Italia (impatriati, cervelli, ricercatori) e perfino le mance tassate con imposta sostitutiva (art. 1 L. 197/2022).

È escluso il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Il datore di lavoro è tenuto a verificare la “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione per la stessa tipologia reddituale (art. 13, c. 1 Tuir).

Il bonus sarà corrisposto esclusivamente previa domanda del lavoratore, il quale è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000 al datore di lavoro, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (i soli figli se trattasi di nucleo monogenitoriale). Sono previsti maggiori oneri documentali in presenza di più rapporti di lavoro dipendente svolti nel corso del 2024 con diversi datori di lavoro: in tal caso, la domanda va presentata all’ultimo datore (che eroga il bonus) allegando le Certificazioni Uniche dei precedenti rapporti di lavoro; mentre, il lavoratore con più rapporti part-time in essere indirizzerà la domanda ad uno dei datori di lavoro indicando i redditi di lavoro dipendente ed i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori.

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