super ravvedimento per chi aderisce al CPB

La conversione in legge del decreto Omnibus, approvato con voto di fiducia dal Senato il 1.10.2024, introduce una nuova forma di sanatoria fiscale, che alcuni hanno definito informalmente come una forma di “condono”: il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022, riservato ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) entro il 31.10.2024.

Questa misura permette di regolarizzare le posizioni fiscali pregresse attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, offrendo al contempo una protezione contro determinati tipi di accertamento.

È importante sottolineare che possono beneficiare di questa sanatoria solo le annualità in cui sono stati effettivamente applicati gli Isa. Sono quindi esclusi i periodi in cui il contribuente ha adottato il regime forfetario o quelli in cui, per varie ragioni, non ha applicato gli indici di affidabilità.

L’adesione al ravvedimento speciale comporta il versamento di un’imposta sostitutiva che copre le imposte sui redditi, le relative addizionali, l’Irap e l’Iva. L’aliquota di questa imposta varia in base al punteggio Isa ottenuto dal contribuente in ciascuna annualità oggetto di regolarizzazione: 10% per punteggi Isa pari o superiori a 8, 12% per punteggi tra 6 e 7,99, 15% per punteggi inferiori a 6. Per l’Irap è prevista un’aliquota fissa del 3,9%.

La base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito dichiarato originariamente e lo stesso reddito aumentato di una percentuale che varia in funzione del punteggio Isa:

  • 5% per punteggio 10, 10% per punteggi tra 8 e 9,99, 20% per punteggi tra 6 e 7,99, 30% per punteggi tra 4 e 5,99,
  • 40% per punteggi tra 3 e 3,99, 50% per punteggi inferiori a 3. Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, considerando le difficoltà legate alla pandemia, l’imposta sostitutiva viene ridotta di un ulteriore 30%.

Il versamento dell’imposta sostitutiva, che non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità, può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31.03.2025 o in un massimo di 24 rate mensili, con l’applicazione degli interessi legali.

Esempio pratico – Alfa S.r.l. nel 2019 ha dichiarato un reddito d’impresa di 150.000 euro, ottenendo un punteggio Isa di 8. Decidendo di aderire al ravvedimento speciale per quell’anno, dovrà calcolare la base imponibile aumentando il reddito dichiarato del 10%, arrivando così a 165.000 euro. La differenza di 15.000 euro (che detto in termini diversi dal decreto, e senza fare calcoli troppo astrusi, corrisponde al 10% di 150.000 euro) costituirà la base su cui applicare l’imposta sostitutiva. Dato il suo punteggio Isa, l’aliquota applicabile sarà del 10%. Alfa S.r.l. deve versare 1.500 euro come imposta sostitutiva.

Un aspetto particolarmente vantaggioso del ravvedimento speciale è la protezione che offre contro gli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui agli artt. 39 D.P.R. 600/1973 e 54 D.P.R. 633/1972. Tuttavia, è fondamentale precisare che questa copertura non si estende alle contestazioni già constatate o per le quali è stato notificato un atto di accertamento.

Il decreto prevede un’importante modifica ai termini di decadenza per gli accertamenti fiscali. Per i contribuenti che scelgono di aderire al ravvedimento speciale, viene introdotta una proroga significativa: i termini per gli accertamenti relativi agli anni dal 2018 al 2021 sono estesi fino al 31.12.2027. Questa estensione riguarda sia le imposte sui redditi che l’Iva. Viene inoltre prevista un’ulteriore disposizione: per tutti i soggetti che aderiscono al CPB:

anche se non optano per il ravvedimento speciale, i termini di accertamento che sarebbero scaduti il 31.12.2024 vengono posticipati di un anno, arrivando al 31.12.2025

È importante sottolineare che il beneficio del ravvedimento speciale può decadere in alcune circostanze specifiche, come la decadenza dal CPB, la decadenza dalla rateizzazione dell’imposta sostitutiva, l’applicazione di misure cautelari o il rinvio a giudizio per reati fiscali relativi agli anni 2018-2022.

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