Novità per i neo-residenti con redditi prodotti all’estero

L’art. 3 D.L. 113/2024 (c.d. decreto Omnibus, pubblicato nella G.U. 9.08.2024, n. 186) ha incrementato (da 100.000 a 200.000 euro) l’imposta sostitutiva applicabile nei confronti delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. La nuova misura dell’imposta sostitutiva è applicabile ai redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data del 10.08.2024 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2024).

Normativa – In linea generale, ai sensi dell’art. 24-bis del Tuir, le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (ex art. 43 c.c.) possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, in luogo dell’ordinario prelievo progressivo Irpef. In caso di adesione a questo regime (estendibile fino a 15 anni), è possibile fruire dei seguenti vantaggi:

– esonero da imposizione progressiva dei redditi di fonte estera (con l’esclusione, per i primi 5 anni, delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate);

– esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale;

– esonero dal pagamento dell’Ivie e dell’Ivafe;

– esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente agli asset esteri.

Condizione necessaria per aderire è non essere stati residenti fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione.

L’adesione al regime deve essere manifestata nella dichiarazione dei redditi (in particolare nel quadro NR) relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia ovvero in quella immediatamente successiva. Prima di esercitare l’opzione, è possibile formulare una specifica istanza di interpello per ottenere dall’Amministrazione Finanziaria una risposta in merito alla sussistenza dei requisiti di accesso al regime. All’istanza di interpello deve essere allegata l’apposita check-list per il riscontro della sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, eventualmente corredata con la relativa documentazione di supporto.

Si ricorda che tale regime forfettario può essere esteso anche ai familiari in possesso dei requisiti richiesti, ovvero a quelli che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione. Anche l’estensione del regime deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. Per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione, l’imposta sostitutiva è pari a 25.000 euro annui.

L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime.

Per ciascun periodo d’imposta di efficacia del regime, l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, senza la possibilità di avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso.

Revoca dell’opzione – L’opzione per l’imposta sostitutiva può essere revocata sia dal contribuente principale sia dal familiare a cui è stata estesa. La scelta deve essere espressa nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata ovvero, in assenza di obbligo dichiarativo per quel periodo d’imposta, tramite apposita comunicazione alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate. Questa deve essere prodotta, entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione, con le stesse modalità previste per l’istanza di interpello. In caso di revoca del contribuente principale, gli effetti si producono anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l’opzione, a prescindere dal fatto che essi esercitino autonomamente la facoltà di revoca. Se la revoca viene esercitata dopo aver già versato l’imposta sostitutiva per il medesimo periodo d’imposta, il relativo importo potrà essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione tramite modello F24.

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