Detrazione salva anche senza ENEA

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, con la sentenza n. 727/01/2024, ha confermato la tesi già accolta da numerosi giudici di merito sulle conseguenze dell’omesso invio all’ENEA nei termini di legge della prescritta comunicazione relativamente agli interventi che danno diritto alla detrazione del cosiddetto “ecobonus”.

Il principio, oggetto di contrasto giurisprudenziale presso la Corte di Cassazione, che era originariamente disciplinato dall’art. 1, c. 344 e seguenti L. 296/2006, attualmente è regolato dall’art. 14 D.L. 63/2013. La norma citata, pur prevedendo che la sussistenza delle condizioni per la detrazione deve risultare da apposita asseverazione effettuata da professionisti abilitati, non dispone espressamente la decadenza dal beneficio in caso di omessa asseverazione nei termini di legge, ma si limita a sanzionare la non veridicità delle attestazioni. Aggiunge inoltre che l’ENEA effettua una periodica ricognizione degli interventi effettuati ai fini di monitoraggio e valutazione dell’impatto sul risparmio energetico conseguito.

La Suprema Corte è divisa tra due opposti orientamenti, oscillando tra la tesi pro-fisco e quella a favore del contribuente. Il primo indirizzo (Cass. nn. 34151/2022 e 15178/2024) sostiene l’essenzialità della comunicazione in quanto disposta dalla legge primaria (L. 296/2006), ma con una motivazione succinta, discutibile e fuorviante. Il secondo orientamento si ispira, invece, al tenore prettamente letterale della norma e dei conseguenti decreti attuativi che fanno riferimento ad un adempimento più di natura statistica che di sostanza.

La sentenza della C.G.T. di primo grado di Torino sostiene quest’ultima tesi, argomentando che nessuna norma prevede un’espressa decadenza. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate con vari documenti di prassi (risoluzione n. 46/E/2009, circolari nn. 13/E/2013 e 17/E/2023) ha sempre sostenuto la tesi secondo cui il mancato invio ha natura costitutiva del diritto alla detrazione. Si ricorda che l’adempimento in questione prevede che la dibattuta comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine dei lavori o nel più ampio termine previsto per la remissione in bonis ai sensi dell’art. 2 D.L. 16/2012.

Quest’ultima sentenza si aggiunge ad altre pronunce di merito, tra cui la C.G.T. di primo grado di Firenze (sent. 141/03/2023), C.G.T. di primo grado di Reggio Emilia (sent. 46/01/2024) e la C.G.T. Lombardia (sent. 1125/2023) che sostengono la tesi pro-contribuente, ma ve ne sono anche altre di segno opposto.

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