QUADRO RR : socio lavoratore in SRL

Come ogni anno in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi del socio lavorante di società di capitali occorre compilare il quadro RR per indicare il reddito figurativo che discende dalla società.

Si ricorda che il socio di S.r.l. con la L. 662/1996 e la L. 133/1997 ha l’obbligo di iscrizione nella Gestione Artigiani e Commercianti se:

  • l’attività della società è organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro del/dei socio/i e dei loro familiari;
  • il socio/i partecipa all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Pertanto, il socio di capitale che non presta la propria opera nell’azienda non deve iscriversi all’Inps. Ciò è stato precisato nella circolare dell’Inps 10.06.2021, n. 84 e le indicazioni hanno trovato applicazione dall’anno d’imposta 2020 (Modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020).
L’obbligo di iscrizione invece non sussiste in ogni caso (quindi sia che il socio sia lavorante o meno) se la S.r.l. è industriale (ossia non artigiana né commerciante), ossia se il codice ATECO della S.r.l. non rientra nella Gestione Artigiani o Commercianti.

La condizione essenziale per la quale il socio debba iscriversi alla gestione previdenziale IVS è la personale partecipazione al lavoro aziendale; pertanto, solo in tal caso il socio nel quadro RR del suo Modello Redditi dovrà indicare il reddito figurativo della S.r.l., che corrisponde al rigo RN6, colonna 2 del Modello Redditi SC della società partecipata e, se tale reddito, a lui attribuito in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, eccede il minimale (che per il 2023 è 17.504 euro), dovrà versare i contributi previdenziali sull’eccedenza, indipendentemente dal fatto che tale reddito sia stato distribuito o accantonato a riserva.

Non vengono invece attribuite le perdite, ossia in caso di partecipazioni dello stesso socio a più società, alcune delle quali in perdita non determinano una sommatoria algebrica con i redditi attributi dalle società in utile. Pertanto, nel caso in cui il socio partecipi a una S.r.l. che chiuda l’anno con una perdita, questa non verrà attribuita al quadro RR del socio (con segno negativo), figurerà “come uno zero”.
Discorso differente per le S.r.l. in trasparenza, per le quali, a prescindere dalla partecipazione lavorativa del socio, il socio stesso si vede attribuire la sua quota di reddito o di perdita (nel limite del patrimonio netto) attraverso il quadro RH che viene quindi a determinare un reddito derivante dalla sommatoria algebrica delle sue diverse partecipazioni in società trasparenti (per es. società di persone o S.r.l. in trasparenza).

 

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