Superbollo 2025

È esclusa la compensazione e i codici tributo da utilizzare sono (risoluzione 20.10.2011 n. 101):

– 3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica;

– 3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Sanzione;

– 3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Interessi.

Di seguito, invece, sono riportati i codici da utilizzare per versare tributo sanzioni e interessi, a seguito di atto di accertamento (risoluzione 12.03.2014 n. 26):

– A500 Addizionale erariale alla tassa automobilistica;

– A501 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Sanzione;

– A502 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Interessi.

In caso di omesso versamento, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. La sanzione di riferimento è quella prevista dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari, a seconda della tempestività della regolarizzazione, al 25%, al 12,50% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni o allo 0,83% per ciascun giorno di ritardo in caso ritardo non superiore a 15 giorni.

Esempio: l’importo dell’addizionale erariale di un veicolo costruito nel 2006 sarà ridotto al 60% per i versamenti dovuti dal 1.01.2012, al 30% per i versamenti dovuti dal 1.01.2017 e al 15% per i versamenti dovuti dal 1.01.2022. I versamenti non risulteranno dovuti dal 1.01.2027.

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