La valutazione fiscale delle criptovalute

La norma ha disposto l’irrilevanza fiscale di tutti i componenti, positivi e negativi, che risultano dalla valutazione delle cripto­attività alla data di chiusura dell’esercizio ”in deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo”. Tra tali componenti rientrano anche quelli derivanti dai criteri di quantificazione del magazzino previsti dall’art. 2426, c. 1, nn. 9) e 10) c.c., rubricato per l’appunto ”criteri di valutazione” e dallo stesso art. 92 del Tuir (sia che si proceda a costi specifici sia che si adotti uno dei criteri fiscalmente riconosciuti, ovvero CMP, LIFO o FIFO), in quanto rientranti a tutti gli effetti nella categoria delle modalità di ”valutazione” delle rimanenze finali.

Conseguentemente, a fronte delle variazioni delle rimanenze rilevate contabilmente la società dovrà operare delle variazioni (in aumento o in diminuzione) nella dichiarazione dei redditi al fine di neutralizzarne gli effetti sul reddito di esercizio.

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