Il cambio di passo nelle istruzioni ai modelli dichiarativi, anche se non trova un perfetto riscontro nella normativa primaria, è tuttavia in linea con i chiarimenti forniti con la circolare 30/E/2023. In tale sede, infatti, la seguente affermazione lasciava invece intendere che il limite di 2mila euro fosse qualificabile come una franchigia: «Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, per la parte che eccede la soglia di 2mila euro vengono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento».
Le istruzioni ai modelli dichiarativi 2025 replicano tale impostazione. Tuttavia, l’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies, nella versione in vigore nel biennio 2023 2024, prevede che siano tassabili come redditi diversi «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta». Dal tenore letterale della normativa primaria, a parere di chi scrive l’ammontare di 2mila euro dovrebbe essere qualificato come una soglia anziché una franchigia, in quanto la legge parla di importi «non inferiori complessivamente» e non fa quindi riferimento ad alcuna franchigia.
Le recenti modifiche apportate alla lettera c-sexies dalla legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), in base alle quali da l° gennaio 2025 la soglia di 2mila euro non trova più applicazione, non aiutano ai fini della corretta interpretazione della disposizione in comento. Infatti, l’articolo 1, comma 25, della legge di Bilancio, ha semplicemente soppresso la soglia, senza aggiungere alcun elemento interpretativo utile per il passato. Sarebbe pertanto opportuna una presa di posizione definitiva delle Entrate, in quanto non è giustificabile in alcun modo un trattamento diverso dello stesso reddito nel biennio 2023-2024, periodo in cui la normativa non ha subito alcuna variazione.