TFM, deducibilità con atto avente data certa

La storica questione controversa si raccorda al presupposto dell’atto di data certa: se esso rilevi ai soli fini dell’art. 17 per la fruizione del regime della tassazione separata da parte dell’amministratore percettore o se esso assurge anche a presupposto del diritto di deduzione fiscale per competenza da parte della società amministrata. Per l’Agenzia delle Entrate la finalità della data certa sarebbe quella di evitare la possibilità che l’amministratore si accordi a posteriori con la società, in relazione a periodi già trascorsi, al solo fine di ricevere un compenso aggiuntivo, al termine del suo mandato, nella forma di trattamento di fine rapporto, usufruendo in tal modo di un’aliquota agevolata (in tal senso risposta all’interpello 22.05.2018, n. 901).

Con le risoluzioni 22.05.2008, n. 21/E e 13.10.2017, n. 124/E l’Agenzia delle Entrate ha rappresentato che il rinvio, operato dall’art. 105, c. 4, alla lett. c) dell’art. 17, deve essere inteso quale specifico riferimento ai rapporti risultanti da atto avente data certa, con la conseguenza che per i rapporti mancanti di tale condizione viene meno la deducibilità per competenza del relativo stanziamento per indennità di fina mandato.

La Corte di Cassazione, già con la sentenza 27.01.1993, n. 1016 e poi con la sentenza 14.05.2007, n. 10959, avvalla tale orientamento affermando che il rinvio all’art. 17 non ha lo scopo di limitare l’identificazione della categoria sottostante cui si riferisce l’indennità, in quanto va inteso anche come inclusivo dei presupposti enunciati alla lett. c).

A tale orientamento presta continuità anche la sentenza in commento, per cui sulla questione si è formata una giurisprudenza costante trasfusa nel principio di diritto secondo il quale la mancanza dell’atto, avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, interdice alla società amministrata il diritto di deduzione fiscale per competenza con corrispondente differimento del medesimo alla data della corresponsione, in allineamento al principio generale di cui all’art. 95, c. 5 del Tuir.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.