– esonero dall’invio della comunicazione: l’amministratore è esonerato dall’invio della comunicazione dei dati se tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, in relazione alla totalità degli interventi effettuati sulle parti comuni. Questa misura è stata prevista in via eccezionale con il provvedimento del 21.02.2024.
– rimborso delle spese da parte di un ente esterno: se un ente esterno, come il Comune, rimborsa totalmente le spese dei lavori sostenute dal condominio, i condòmini non possono fruire della detrazione Irpef e l’amministratore non deve inviare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Se il rimborso è parziale, l’amministratore deve comunicare solo le spese effettivamente rimaste a carico del condominio, indicando le relative quote attribuite ai condòmini;
– condomìni minimi: nei condomìni minimi (fino a 8 condòmini) con amministratore nominato, quest’ultimo è tenuto a comunicare i dati degli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico. In assenza di nomina dell’amministratore, i condòmini non sono tenuti a tale comunicazione. In questi casi, è necessario utilizzare il campo “Progressivo condominio minimo” per distinguere i condomìni minimi se un condomino effettua comunicazioni relative a più condomìni. Il campo “Progressivo” va valorizzato con “1” anche se il condomino deve comunicare i dati relativi a un unico condominio minimo privo di codice fiscale.