Ristrutturazioni edilizie, chiarimenti sui condomini

Si specifica che i condomìni minimi con amministratore devono comunicare i dati relativi agli interventi, mentre quelli senza amministratore non sono tenuti a farlo. Ulteriori Faq trattano casistiche particolari come pertinenze, sismabonus, posti auto e supercondomìni. Infine, l’Agenzia mette a disposizione un software specifico per la compilazione e il controllo dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione.

Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli amministratori nei lavori condominiali:

Gli amministratori di condominio hanno degli obblighi di comunicazione relativi agli interventi edilizi effettuati sulle parti comuni degli edifici. Ecco quali sono questi obblighi:

– comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico: l’amministratore è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 16.03 dell’anno successivo. Per l’invio di questi dati, l’Agenzia mette a disposizione un apposito software per la compilazione e il controllo;

Vincite da casinò extra-UE imponibili in Italia

Nel periodo d’imposta oggetto di esame (2010), la normativa italiana (ex art. 67, c. 1, lett. d) e art. 30 D.P.R. 600/1973) prevedeva l’imponibilità ai fini Irpef delle vincite ottenute nelle case da gioco estere e, viceversa, l’esenzione delle vincite realizzate nei casinò italiani, in quanto già assoggettati all’imposta sugli intrattenimenti (D.Lgs. 60/1999). Di conseguenza, i residenti italiani che conseguivano vincite nei casinò esteri erano tenuti a dichiararle ai fini della determinazione della base imponibile. Successivamente:

– nella sentenza 22.10.2014 (cause C-344/13 e C-367/13), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto la natura discriminatoria della normativa italiana, in quanto in grado di penalizzare le vincite conseguite nei casinò di altri Stati membri rispetto a quelle ottenute in Italia, in ciò limitando la libera prestazione dei servizi (in particolare, il diverso trattamento fiscale per i giocatori di poker professionisti è stato giudicato in contrasto con il diritto europeo);

– a seguito di questa sentenza, l’art. 6 L. 122/2016 ha modificato la disciplina fiscale, assimilando la tassazione delle vincite nei casinò dell’UE e dello Spazio Economico Europeo (SEE) a quella dei casinò italiani (in tal senso, infatti, il nuovo c. 1-bis dell’art. 69 del Tuir ha previsto l’esenzione delle vincite conseguite in case da gioco situate in Italia, nell’UE e nel SEE);

– nell’ordinanza 14.05.2021, n. 13038 la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di escludere dai redditi diversi le vincite dei casinò degli Stati membri dell’UE.

Bonus mobili e bonus elettrodomestici 2025

Il bonus mobili, o detto anche bonus arredo, introdotto con l’art.16 del D.L. 63/2013, è stato prorogato con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 55 L. 207/2024) per le spese sostenute anche nel 2025.

Per il 2025, come per il 2024, spetta nella misura massima di spese pari a 5.000 euro; pertanto, la detrazione massima fruibile sarà di 2.500 euro (il 50% di 5.000), da ripartire in 10 quote annuali pari a 250 euro l’una.

Per fruire del bonus mobili 2025 è necessario avere iniziato ad eseguire un intervento di recupero edilizio a partire dallo scorso 1.01.2024.

Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili è necessario:

– aver sostenuto le spese per l’intervento edilizio (anche solo una parte delle spese – Circ. 19/2020 e non necessariamente le spese per l’intervento edilizio devono essere più alte di quelle per l’acquisto dell’arredo);

– aver sostenuto la spesa per arredo soltanto dopo l’inizio dei lavori edilizi.

Se nel 2024 per ipotesi si è già fruito di 2.000 euro per acquistare mobili per la casa in ristrutturazione (iniziata per esempio il 1.02.2024) quest’anno, 2025, sono ancora disponibili 3.000 euro per l’acquisto di ulteriori mobili/elettrodomestici per l’arredo della casa in questione.

Proventi da Scambio sul posto nella precompilata

Per la prima volta in assoluto, infatti, dalle dichiarazioni dei redditi precompilate delle persone fisiche di quest’anno i proventi derivanti dall’energia in eccesso immessa in rete dagli impianti fotovoltaici ad uso domestico saranno indicati fra i redditi diversi da dichiarare ai fini Irpef.

Si realizza così quanto preannunciato nella circolare 11.04.2024, n. 8/E dall’Agenzia delle Entrate, grazie al D.M. 21.01.2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.01.2025, n. 23. Con tale provvedimento normativo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti previsto che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Redditi PF e 730), il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunichi all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell’ambito del servizio di “scambio sul posto”, derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

Tali proventi costituiscono infatti dei redditi diversi da assoggettare a Irpef ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir. Questa qualificazione reddituale era già stata precisata nella risoluzione 25.08.2010, n. 88/E nella quale l’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito che “..la tariffa omnicomprensiva .. si configura come corrispettivo essendo corrisposta unitariamente a fronte dell’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata”, specificava anche che, ai fini fiscali, la tariffa percepita dai suddetti soggetti assuma rilevanza solo ai fini delle imposte dirette (e non dell’Iva), come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir.

Riapertura della rottamazione quater per i decaduti

Nuova chance per chi è decaduto dalla rottamazione quater per non aver pagato o pagato tardivamente una rata.

Lo prevede l’emendamento riformulato al decreto Milleproroghe, che riammette alla definizione agevolata solo chi aveva già aderito. “Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate” per l’adesione alla rottamazione quater, i debitori che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dal beneficio possono essere riammessi rendendo la dichiarazione di riammissione entro il 30 aprile 2025. Nella riformulazione, come previsto, non compare la proroga del concordato biennale. 

In particolare i soggetti decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto possono inviare telematicamente una nuova richiesta entro il 30.04 prossimo.

In caso di riammissione alla misura agevolativa, il contribuente dovrà corrispondere le somme dovute aumentate di un tasso di interesse del 2% a decorrere dal 1° novembre 2023 e provvedere al pagamento:

  • in una unica soluzione entro i 31 luglio 2025,
  • nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza rispettivamente:
    • le prime due il 31 luglio e il 30 novembre del 2025,
    • le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

L’ammontare definitivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna, saranno comunicati dalla Riscossione entro il 30 giugno 2025. Si attende il testo definitivo dell’emendamento nella conversione in legge del Decreto Milleproroghe