Per tutti gli altri casi, è necessaria una durata contrattuale che sia almeno pari alla metà del periodo di ammortamento determinato dal coefficiente ministeriale di ammortamento.
Si conferma, inoltre, l’utilizzo del criterio di competenza per la deduzione dei canoni di leasing.
Ancora da considerare l’effetto simmetrico di deduzione dei canoni di leasing quando sono previsti limiti alla deducibilità dei corrispondenti costi. L’art. 54-quinquies cita espressamente il caso dei beni immobili a utilizzo promiscuo e degli altri beni mobili utilizzati in modo promiscuo anche nella sfera privata. I relativi canoni sono deducibili al 50%. Regole particolare valgono per i canoni su apparecchi di telefonia, deducibili iall’80% e sui mezzi di trasporto per i quali si applica l’art. 164 del Tuir.
Il nuovo art. 54-bis disciplina, con nuove regole, la cessione dei contratti di leasing. In caso di cessione maturerà un componente reddituale per il quale occorrerà confrontare:
– il valore normale del bene;
– la somma attuale del prezzo di riscatto e dei canoni residui.
La differenza imponibile sarà ancora depurata, nel caso degli immobili, della quota capitale dei canoni attualizzati riferibile all’eventuale terreno indeducibile.
Dall’ambito di applicazione del reddito di lavoro autonomo sono escluse, come in passato, le cessioni di leasing riferiti a oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione che costituiscono spese di rappresentanza. D’altra parte, i relativi canoni di leasing sono indeducibili.