Con la circolare 16.01.2025, n. 1 le Dogane precisano che la disposizione in esame non introduce un obbligo generalizzato di presentazione del denaro all’Ufficio doganale, applicabile a ogni movimentazione transfrontaliera, ma alle sole ipotesi in cui vi sia una specifica richiesta da parte dell’Ufficio competente per lo svolgimento delle attività di controllo.
In caso di omissione dell’adempimento dichiarativo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 900 euro:
– dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
– dal 50% al 70% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia se tale valore è superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
– dal 70% al 100% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia se tale valore è superiore a 100.000 euro. La sanzione massima, in ogni caso, non può essere superiore a 1.000.000 euro.
Con riferimento alle autorità deputate al controllo, infine, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conserva la sua competenza in materia di accertamento delle violazioni della normativa valutaria: ad essa, secondo la novella legislativa, si affianca anche l’attività dei militari della Guardia di Finanza che potranno procedere autonomamente in materia di accertamento, anche all’interno degli spazi doganali.