In questo contesto, l’art. 1, cc. 23-25 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) prevede:
– per l’anno fiscale 2025 l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% sui redditi diversi derivanti dall’alienazione di cripto-attività;
– l’innalzamento di questa aliquota al 33% con decorrenza 1.01.2026;
– l’eliminazione, già dal 1.01.2025, della prima prevista soglia di non imponibilità di 2.000 euro.
L’eliminazione della soglia di non imponibilità comporterà la necessità di assoggettare a tassazione (e ai relativi obblighi dichiarativi) anche le plusvalenze di più modesto importo.
Per effetto delle sopra citate modifiche normative operate dalla L. 207/2024, il regime di tassazione delle cripto-valute può essere così riepilogato:
– tassazione fino al 2024: imposta sostitutiva del 26% e soglia di non imponibilità di 2.000 euro nel periodo di imposta;
– tassazione 2025 (transitoria): imposta sostitutiva del 26%, senza soglia di non imponibilità;
– tassazione dal 2026 (a regime): imposta sostitutiva del 33%, senza soglia di non imponibilità.
Contestualmente alla sopra citata modifica del regime di tassazione, l’art. 1, cc 26-29 L. 207/2024 ha previsto unanuova rivalutazione onerosa dei valori fiscali. In tal senso, infatti, in luogo del costo o del valore di acquisto, è ora riconosciuta la possibilità per il contribuente di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili (ex art. 67,
c. 1, lett. c-sexies) del Tuir), il valore delle cripto-attività alla data del 1.01.2025. La misura ripropone la precedente rivalutazione onerosa, già prevista quando era stata normata per la prima volta la tassazione delle cripto-attività, ma con una differente aliquota (ovvero 18% anziché 14%).
La rivalutazione, da effettuarsi nell’anno fiscale 2025, sarà onerosa, ovvero con applicazione di un’imposta sostitutiva del 18%, da versare entro il 30.11.2025, in una o più rate, fino a un massimo di 3 (sulle rate successive alla prima, sarà applicabile un tasso di interesse del 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata).
Il regime opzionale potrà riguardare ciascuna cripto-attività posseduta e la base imponibile dell’imposta sostitutiva sarà rappresentata dal valore normale delle stesse (determinato con i criteri previsti dall’art. 9 del Tuir) alla data del 1.01.2025. Per i soggetti che dovessero avere già proceduto all’affrancamento alla data del 1.01.2023 e che volessero rivalutare nuovamente le cripto-attività al 1.01.2025, non sarà possibile scomputare dall’ammontare dovuto quanto pagato in sede di prima rivalutazione. Inoltre, l’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consentirà il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell’art. 68, c. 9-bis del Tuir.