Sottolineando ulteriori conferme legislative, restano attive le disposizioni dell’art. 10, c. 1, lett. c) D.Lgs. 1/2024, che sospendono l’invio degli avvisi bonari dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12 (salve situazioni d’urgenza) e quelle dell’art. 7-quater, c. 17 D.L. 193/2016, in base al quale il nuovo termine di 60 giorni è anch’esso sospeso ogni anno dal 1.08 al 4.09.
Non subisce variazioni la logica delle sanzioni ridotte, sebbene sia opportuno evidenziare l’impatto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024 all’art. 13 D.Lgs. 471/1997, che dal 1.09.2024 abbassano la sanzione per omesso versamento dal 30% al 25%. In questo modo, se il ritardo non supera i 90 giorni, la sanzione diventa pari al 12,5% (anziché il 15% precedente). Di conseguenza, la riduzione a 1/3 o a 2/3 opera adesso su una base del 25% soltanto per le infrazioni commesse a decorrere dal 1.09.2024, mentre quelle anteriori mantengono la precedente aliquota del 30%.
In pratica, per gli avvisi bonari elaborati dal 1.01.2025, se il contribuente regolarizza nei 60 giorni in caso di liquidazione automatica, la sanzione si riduce al 10% (oppure all’8,33% se la violazione è successiva al 1.09.2024). Nel caso, invece, di controllo formale, se il pagamento (anche in forma rateizzata) avviene entro i 60 giorni, la sanzione risulta ridotta al 20%, che scende al 16,67% per le violazioni insorte dal 1.09.2024.