Come previsto dall’art. 51, c. 1 del Tuir, il reddito imponibile del lavoratore è determinato,
secondo il principio di onnicomprensività, da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro.
Alla stregua della suddetta definizione, anche la strenna o il pacco natalizio regalato dal datore di
lavoro al lavoratore dipendente in occasione della cena aziendale rileverà come benefit, pertanto
impositivamente qualificandosi come un reddito “in natura”.
Nel caso di un cesto natalizio che normalmente è composto da più pezzi,
si prenderà in considerazione il valore complessivo della confezione e non quello
dei singoli beni che lo compongono, pur tuttavia tenendo presente che, sempre ai
sensi del succitato art. 9 del Tuir, “il valore normale dei generi in natura prodotti
dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente
praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista”