Dal 2025 stop agli incentivi fiscali per le caldaie a gas

Con il nuovo anno è ufficiale lo stop alle detrazioni fiscali per le caldaie a gas, il cui acquisto e installazione non potranno essere agevolati né con il Bonus Ristrutturazione né con l’Ecobonus a partire dal 1° gennaio 2025. È la novità introdotta nel corso dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio: un emendamento approvato nei giorni scorsi stralcia le caldaie a combustibili fossili dall’elenco delle spese detraibili nell’ambito dei lavori edilizi e di riqualificazione energetica. Si prosegue dunque lungo la roadmap tracciata dalla direttiva europea casa Green, che prevede lo stop agli incentivi dal 2025 e lo stop alla produzione e vendita di caldaie alimentate a combustibile fossile dal 2040. Restano invece operativi gli sconti per gli apparecchi ibridi, che prevedono caldaia e pompa di calore controllati da una centralina unica. Dal prossimo anno, dunque, una delle leve sui cui gli stati dovranno agire per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici sarà l’elettrificazione dei consumi grazie all’energia da fonti rinnovabili, attraverso l’installazione di pompe di calore, impianti solari, batterie e infrastrutture di ricarica al posto delle caldaie alimentate a combustibili fossili. In questo contesto è centrale l’integrazione di generatori a pompa di calore e terminali di emissione radianti a bassa inerzia termica, abbinati a sistemi di ventilazione meccanica controllata

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Una modifica che era nell’aria e su cui i produttori avevano cercato fino all’ultimo di scongiurare un intervento da parte del Parlamento. Alla fine, invece, la modifica è entrata nelle votazioni in commissione Bilancio alla Camera nella notte tra il 16 e il 17 dicembre. La riformulazione dell’emendamento votato è chiara nell’escludere le caldaie alimentate a combustibili fossili dal perimetro delle agevolazioni per recupero edilizio e risparmio energetico per tutto il triennio 2025-2027, che è quello in cui opera la manovra. Si parla espressamente, infatti, di «esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili» da entrambe le detrazioni fiscali

Sconto fino a 200 euro per acquistare frigoriferi e lavatrici ad alta efficienza

Arriva il bonus rottamazione elettrodomestici. Dal 2025 gli utenti finali che acquisteranno un elettrodomestico ad alta efficienza avranno un bonus non superiore al 30% del costo di acquisto. Sono agevolati gli apparecchi ad alta efficienza energetica (non inferiori alla nuova classe B), prodotti in Europa, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

L’importo sarà non superiore a 100 euro per ciascun bene acquistato. Il tetto di 100 euro può salire fino a 200 euro se l’Isee del nucleo familiare dell’acquirente è inferiore a 25mila euro. I dettagli applicativi sono affidati a un decreto del Mimit da emanare di concerto con il Mef. La dote è 50 milioni di euro.

Riserve, affrancamento al 10%

L’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, con un’imposta sostitutiva del 10%, rappresenta un’opzione vantaggiosa per le società di persone in contabilità ordinaria, evitando impatti fiscali sui soci. Per le società di capitali, la convenienza dipende dalla fiscalità societaria, poiché la tassazione dei dividendi per i soci persone fisiche resta al 26%. L’operazione riguarda riserve esistenti al 31.12.2024 e già presenti in bilancio al 2023, derivanti da rivalutazioni fiscali pregresse. L’affrancamento può essere totale o parziale, con l’imposta dovuta nella dichiarazione dei redditi 2024, pagabile in quattro rate annuali. Il provvedimento, previsto dal D.Lgs. di riforma IRES/IRPEF, è uno strumento spot per “ripulire” i bilanci e generare gettito. Le indicazioni definitive saranno fornite da un DM. La scelta dipende dall’analisi di convenienza, soprattutto per le società di persone, che evitano la progressiva IRPEF sui soci. Per le società di capitali, l’opzione può ridurre la pressione fiscale sul reddito societario (10% sostitutiva contro il 14% IRES ordinaria).

Trattamento impositivo degli omaggi ai dipendenti

Con l’approssimarsi delle festività di Natale, si ripresenta la consuetudine di tanti datori di lavoro di omaggiare i propri dipendenti con cesti o doni di modesto valore.

 Una prassi che, in ragione del rapporto “oneroso” (di lavoro) che intercorre tra le Parti, 

richiede qualche preliminare valutazione sul trattamento impositivo del loro valore, visto che,

 seppur l’omaggio sia sostanzialmente concesso con la finalità di consolidare e fortificare il

rapporto lavorativo, sotto il profilo impositivo rileva come un “arricchimento” del lavoratore.

Come previsto dall’art. 51, c. 1 del Tuir, il reddito imponibile del lavoratore è determinato, 

secondo il principio di onnicomprensività, da tutte le somme e i valori in genere, a 

qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in 

relazione al rapporto di lavoro.Alla stregua della suddetta definizione, anche la strenna 

o il pacco natalizio regalato dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in occasione della

 cena aziendale rileverà come benefit, pertanto impositivamente qualificandosi come un

 reddito “in natura”.