Tornano gli acconti a rate anche per chi è nel forfettario

Per verificare il limite di 170mila euro si fa riferimento, all’importo indicato: nel rigo RG2 «ricavi», del quadro RG persone fisiche 2024, per l’imprenditore individuale in regime di contabilità semplificata; nel rigo RE2 «compensi», del quadro RE persone fisiche 2024, per il professionista o artista; nel rigo LM2, del quadro LM, per le persone fisiche in regime dei minimi, che aderiscono al regime di vantaggio; nel rigo LM22, del quadro LM persone fisiche 2024, per i contribuenti in regime forfettario.

Per i titolari di reddito agrario, che sono anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170mila euro si intende riferito al volume d’affari indicato nel rigo VE50 del modello Iva 2024, per l’anno 2023.

Il rinvio del versamento della seconda rata riguarda, a certe condizioni, una categoria di persone fisiche titolari di partita Iva. Resta ferma la scadenza del 2 dicembre per i soci (non titolari di partita Iva) di società di persone o di capitali e per i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa, salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita Iva.

Per chi vale la proroga

Possono avvalersi del differimento del secondo acconto le persone fisiche, imprenditori individuali o autonomi, che: sono titolari di partita Iva; hanno dichiarato, con nel periodo d’imposta 2023, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro (indicati nel modello Redditi PF 2024). Beneficiano del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria, e i contribuenti tenuti a versare in unica soluzione l’acconto, in base al modello Redditi persone fisiche 2024.

Contribuenti esclusi

Sono esclusi: le persone fisiche non titolari di partita Iva, quali i soci di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati (principio di trasparenza); le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno 2023 (modello 2024), hanno dichiarato ricavi o compensi superiori 170mila euro; i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

Quanto all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della natura individuale, non possono fruire del rinvio del versamento i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita Iva).

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