Possibile consultare e gestire gli avvisi bonari nel cassetto fiscale

Da oggi sono disponibili, all’interno del Cassetto fiscale, le funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni emesse dall’Agenzia delle Entrate inerenti agli esiti della liquidazione automatica ( artt. 36- bis del DPR 600/73 e 54- bis del DPR 633/72).

Con il provvedimento n. 419815 pubblicato ieri, emanato in attuazione dell’art . 23 comma 3 del DLgs. 1/2024, l’Amministrazione finanziaria ha infatti stabilito le regole per l’ accesso e  l’ utilizzo del servizio web relativo alla messa a disposizione, nell’area riservata del contribuente, di tali funzionalità.

Si ricorda che il citato art. 23 ha previsto l’ implementazione dei dati nel cassetto fiscale , disponendo che nell’area riservata siano disponibili per la consultazione e per l’estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni gestite dall’Agenzia delle Entrate che riguardano il contribuente, incusi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, e che i documenti siano accessibili e/o estraibili anche per gli intermediari delegati dai contribuenti.

Nel dettaglio, le comunicazioni sono consultabili nella sezione “ L’Agenzia scrive ” del Cassetto fiscale. La disponibilità del documento è comunicata mediante notifica nell’area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 64- bis del DLgs. 82/2005 (app IO).

La comunicazione è messa a disposizione dopo la sua consegna: se non è visualizzata, è consultabile previo inserimento dei relativi dati identificativi della stessa.

Per ogni comunicazione resa disponibile è possibile:

– effettuare il pagamento dell’importo eventualmente richiesto con l’apposita funzionalità, procedendo a regolarizzare la posizione entro il termine indicato. Il versamento è stato effettuato, in unica soluzione, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione e intestato al contribuente, identificato dal relativo codice fiscale. Nella procedura è richiesta l’indicazione del codice IBAN del conto di addebito, che va intestato, o cointestato con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente;

– richiedere assistenza tramite CIVIS : il servizio consente di fornire chiarimenti sulle irregolarità rilevate, segnalando le ragioni per cui si ritiene non dovuto, in tutto o in parte, il pagamento.

Questi servizi possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti a cui sono indirizzate le comunicazioni o dagli intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”.

L’agenzia attesta mediante distinte ricevute rese disponibili nell’area riservata: l’avvenuta ricezione della richiesta di addebito e l’esito della stessa; l’avvenuta acquisizione dell’istanza di assistenza tramite CIVIS e la conclusione della stessa.

Gli intermediari devono informare tempestivamente i soggetti che hanno conferito loro la delega, fornendo loro le ricevute e le attestazioni rese disponibili a seguito delle richieste di addebito o di assistenza presentata.

L’Amministrazione finanziaria fornisce anche le indicazioni sul trattamento dei dati personali e precisa che la sicurezza dell’utilizzo dei servizi disponibili nell’area riservata è garantita mediante meccanismi di identificazione standard e di protocolli di comunicazione aggiornati alle più recenti versioni.

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