I benefici legati agli investimenti rientranti nel piano industria 4.0 hanno cambiato veste nel corso degli anni, passando
da una maggior quota deducibile extra contabilmente (iper ammortamento), all’attuale credito d’imposta. Il legislatore
ha previsto in entrambi un “periodo di osservazione” nel quale l’impresa non può cedere il bene (acquisito in proprietà o in leasing), volto a garantire il concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell’economia dell’impresa.
Nell’attuale versione del credito d’imposta (L. 30.12.2020, n. 178) il comma 1060 prevede quanto segue: se entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di avvenuta interconnessione (beni 4.0), i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, il credito d’imposta va corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta utilizzato in compensazione dovrà essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Pertanto, un’impresa che ha effettuato un investimento in un bene strumentale 4.0, consegnato e interconnesso nel 2021, potrà cedere il bene dall’anno 2024, avendo superato il triennio di
monitoraggio sopra richiamato; nel caso proposto, l’impresa ha utilizzato le 3 quote spettanti, a decorrere dall’anno di interconnessione (2021).
Le cose si complicano, invece, in presenza di investimenti effettuati nel 2020. In questo caso l’agevolazione è disciplinata dalla L. 27.12.2019, n. 160 che al comma 193 prevede il medesimo periodo di osservazione, ossia se, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento (per i beni 4.0 a quello di
interconnessione), i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Anche in questo caso, il maggior credito d’imposta già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato, senza applicazione di sanzioni e interessi. A differenza dell’attuale versione del credito d’imposta, nella precedente disciplina il credito per i beni materiali 4.0 poteva esser utilizzato in compensazione in 5 quote annuali, a decorrere dall’anno successivo a quello di avvenuta
interconnessione. Pertanto, in caso di investimento effettuato nel 2020, con interconnessione nel 2021, il credito d’imposta poteva essere utilizzato in compensazione dal 2022 (1° quota), con periodo di monitoraggio fino al
31.12.2023: in caso di cessione del bene nel 2024, come si devono gestire le ultime due quote spettanti (2025 e 2026) del credito d’imposta?
In occasione di Telefisco 2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1, cc. 35 e 36 L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi, introdotte a complemento della precedente disciplina agevolativa dell’iper ammortamento (art. 1, c. 9 L. 232/2016). Tali disposizioni sono applicabili sia durante il “periodo di osservazione”, in funzione di neutralizzazione della disciplina sul ricalcolo e sul recapture del credito d’imposta, sia durante il successivo periodo di fruizione del beneficio, in funzione di mantenimento del diritto alle residue quote del beneficio