Mancata compilazione quadro RS: le integrative per i forfetari

Vi ricorderete che a settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate mandò un’ondata di lettere di compliance ai contribuenti forfetari per mancata o incompleta compilazione dei quadri RS del modello Redditi 2022, periodo d’imposta 2021.

I contribuenti forfetari che volessero regolarizzare la propria posizione dovranno inviare entro il prossimo 2.12.2024 una dichiarazione integrativa senza applicazione di sanzioni. In particolare, devono compilare i righi del quadro RS 371, 372 e 373, comunicando i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dall’art. 1, c. 69 L. 190/2014. In colonna 1, dovrà essere riportato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi. Per quanto concerne gli esercenti attività d’impresa, nel rigo RS375, dovrà essere indicato il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività. Il rigo RS376 conterrà invece l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In questo rigo dovranno essere indicati anche i costi per i servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi.

Nel rigo RS377, dovranno invece essere indicati, oltre ai costi sostenuti per il pagamento di royalties, quelli per il godimento di beni di terzi tra i quali:

– i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni

– i canoni di noleggio;- i canoni d’affitto d’azienda.

Infine, il rigo RS378 riporterà le spese sostenute per gli acquisti di carburante.

Per quanto riguarda invece gli esercenti attività di lavoro autonomo, dovranno essere indicati nel rigo RS381, i consumi ovvero le spese sostenute per i servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica e i carburanti, lubrificanti e simili.

Giova infine ricordare che, anche sulla base dei chiarimenti interpretativi forniti dall’Agenzia delle Entrate con le circolari nn. 10/E/2016 e 24/E/2016: – i costi andranno indicati al lordo dell’Iva.

Non potendo il forfetario detrarsela, l’imposta rimane a carico del contribuente (interpretazione peraltro confermata nell’ultima edizione di Telefisco dagli stessi funzionari dell’Agenzia delle Entrate);- i costi relativi all’attività andranno altresì indicati solo se documentati da relativa fattura;- le spese sostenute per beni e servizi utilizzati promiscuamente vanno indicate nella misura del 50%.

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