Il DDL Bilancio 2025 introduce una modifica significativa al regime di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, rendendolo permanente e senza necessità di proroghe annuali. Il termine di adesione è fissato al 30 novembre di ogni anno, con un’imposta sostitutiva pari al 16%. È richiesta una perizia giurata per la rivalutazione e, in caso di precedenti rivalutazioni, è possibile detrarre le imposte già versate. Approfondiamo in che modo queste novità influenzano la gestione fiscale dei soggetti interessati.
Pertanto, annualmente, sempre con la scadenza del termine per il pagamento al 30 novembre di ogni anno, il contribuente potrà aderirvi versando o l’intera imposta dovuta, pari al 16% del valore totale, o almeno la prima delle tre rate annuali, che saranno maggiorate degli interessi del 3%.
In pratica rimane scoperto solo il mese di dicembre, durante il quale non sarà possibile effettuare la rivalutazione.
Necessaria sempre la perizia giurata di stima da parte di un professionista abilitato (dottore commercialista, ragioniere e revisore contabile, per le partecipazioni non quotate, ingegnere, architetto, geometra, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali ed edili per i terreni), e nel caso di precedenti rivalutazioni, sostituite da una nuova rivalutazione, valgono ovviamente le regole oramai consolidate.
Il contribuente non è tenuto al versamento delle rate eventualmente ancora non pagate e può scomputare le imposte già pagate nel conteggio della nuova rivalutazione (art. 7 DL 70/2011).
Per le partecipazioni e i diritti quotati, il riferimento è alla valutazione del precedente mese di dicembre.