Aliquote Irpef – Quanto previsto per il 2024 viene confermato dalla manovra per l’anno 2025 con
riferimento alle aliquote Irpef, ossia 23% per i redditi fino a 28.000 euro; 35%
per i redditi che vanno da 28.000 a 50.000 euro; 43% per i redditi che superano i 50.000 euro.
Stabilizzato anche l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista
dall’art. 13, c. 1, lett. a) del Tuir fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di
redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente. Ciò implica l’ampliamento fino a 8.500 euro della soglia di
no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene quindi parificata a
quella già vigente a favore dei pensionati.
Cuneo fiscale – Per i lavoratori dipendenti, esclusi i pensionati menzionati nell’art. 49, c. 2, lett. a)
del Tuir,è previsto un ulteriore importo, escluso dalla base imponibile del reddito,
purché il reddito totale non superi 20.000 euro, calcolato come segue:
– 7,1% se il reddito da lavoro dipendente non supera gli 8.500 euro;
– 5,3% se il reddito è tra 8.500 e 15.000 euro;
– 4,8% se il reddito supera i 15.000 euro ed entro i 20.000.
Un’altra misura è prevista per i lavoratori dipendenti, quindi non per i pensionati,
che hanno un reddito totale superiore a 20.000 euro: è dovuta un’ulteriore detrazione, anch’essa proporzionata al periodo lavorativo,
di 1.000 euro se il reddito totale è tra 20.000 e 32.000 euro e un importo calcolato
in base alla proporzione tra 1.000 euro e la differenza tra 40.000 euro e
il reddito totale, fino a 8.000 euro, se il reddito è tra 32.000 e 40.000 euro.
Nel calcolo del reddito totale e del reddito da lavoro dipendente si considera
anche la parte di reddito esente sotto il regime per gli impatriati.
Detrazioni fiscali – Il nuovo art. 16ter del Tuir prevede l’introduzione di limitazioni specifiche
per le spese e gli oneri che possono beneficiare di detrazioni fiscali.
Nello specifico, il comma 1 del nuovo art. 16Ter del Tuir prevede che,
per i contribuenti con un reddito totale superiore a 75.000 euro, la somma degli
oneri e delle spese detraibili dall’imposta lorda, considerati nel loro insieme,
sia limitata a un massimo calcolato moltiplicando un importo base, determinato
in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente variabile
a seconda del numero di figli nel nucleo familiare, includendo figli biologici,
riconosciuti, adottivi, in affidamento o affiliati.
La norma stabilisce che l’importo di base sia così definito:
- 14.000 euro, se il reddito totale del contribuente supera 75.000 euro, ma non raggiunge 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito totale del contribuente eccede 100.000 euro.
Il coefficiente da applicare a questo importo di base viene stabilito in questo modo:
- 0,50, se non ci sono figli fiscalmente dipendenti nel nucleo familiare;
- 0,70, se c’è un figlio fiscalmente dipendente nel nucleo familiare;
- 0,85, se ci sono 2 figli fiscalmente dipendenti nel nucleo familiare;
- 1, se nel nucleo familiare ci sono più di 2 figli fiscalmente dipendenti o almeno 1 figlio con disabilità riconosciuta secondo l’art. 3 L. 104/1992.
Detrazioni per familiari a carico – Ritoccato l’art. 12, c. 1 del Tuir, che prevede detrazioni sull’imposta lorda
per i familiari a carico, includendo il coniuge non separato legalmente o effettivamente,
i figli inclusi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati di età 21 anni o più e altri familiari.
La nuova normativa riduce ulteriormente l’ambito di applicazione della detrazione
ai figli a carico di età compresa tra 21 e 30 anni e ai figli di 30 anni o più
con disabilità verificate secondo l’art. 3 L. 104/1992.
Parallelamente, con l’intento di razionalizzare le disposizioni,stata definita
una detrazione circoscritta ai genitori e altri ascendenti conviventi a carico
del contribuente.
Fringe benefit – Previsto l’innalzamento del limite di non imponibilità dei fringe benefit
da 1.000 a 2.000 euro (periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027) relativi al
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché
alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas
naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale o per gli interessi sul
mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite sarebbe elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni dell’art. 12, c. 2
del Tuir. Prevista la modifica del valore del fringe benefit per autoveicoli,
motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso
promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025
in misura pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale
di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile
dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto
al dipendente. La percentuale ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione
esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
È prevista l’esclusione dal reddito (entro il limite complessivo di 5.000 euro annui)
ai fini fiscali, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, delle somme erogate
o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e
delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti
a tempo indeterminato dal 1.01.2025 al 31.12.2025 (questa disposizione
dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di reddito da lavoro dipendente non
superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro che abbiano
trasferito la residenza oltre un raggio di 100 km, calcolato tra il precedente
luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale). A tal fine, il
lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai
sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, nella quale attesta il luogo di residenza
nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.
È prevista anche l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei rimborsi
relativi alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati
mediante autoservizi pubblici non di linea se effettuate con modalità
tracciabili e dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto relative alle trasferte
nel territorio comunale comprovate e documentate (non più, quindi,
comprovate da documenti provenienti dal vettore).
Bonus casa – La detrazione Irpef per interventi volti al recupero edilizio
(ex art. 16-bis del Tuir) è confermata al 50%, nel limite di 96.000 euro, per le spese sostenute
nel solo anno 2025 soltanto per i possessori dell’unità immobiliare che la
adibiscono ad abitazione principale (l’aliquota dovrebbe scendere al
36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo
di 96.000 euro)
Viceversa, per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse
dall’abitazione principale,è prevista (sempre nel limite di spesa non
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare):
– l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
– l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
Ecobonus e sismabonus – Per le abitazioni principali l’aliquota sarebbe del 50% per le spese sostenute
nel 2025, mentre scenderebbe al 36% per quelle sostenute negli
anni 2026 e 2027.
Per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota
sarebbe del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30%
per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Rivalutazione partecipazione e terreni – Prevista la stabilizzazione “a regime” delle rivalutazioni in argomento
per i soggetti non imprenditori (confermata la scadenza del 30.11 per
il perfezionamento).
Riversamento credito imposta R&S – Previsto il riconoscimento di un contributo in conto capitale proporzionale
al riversamento del credito d’imposta R&S (le relative modalità operative
sono rimesse a un DM). Il contributo sarebbe riconosciuto nei limiti della
dotazione finanziaria prevista, di 60 milioni di euro per il 2025, 50 milioni
per il 2026 e 80 milioni per il 2027.