La proposta di concordato preventivo per i contribuenti forfettari ha ad oggetto il reddito al lordo dei contributi previdenziali obbligatori.
A precisarlo è la Faq 7, pubblicata dall’agenzia delle Entrate il 17 ottobre. L’articolo 28 del Dlgs 13/2024 dispone che per i contribuenti che applicano il regime forfettario, il reddito di impresa o di lavoro autonomo oggetto di concordato è quello determinato a norma del comma 64 della legge 190/2014, ovvero quello ottenuto applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato 4 della legge del 2014 e differenziato in base al codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata.
La norma precisa, inoltre, che il reddito minimo concordato deve essere pari a 2mila euro e che «resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori» previsto dallo stesso comma 64 della legge sui forfettari. Quest’ultima norma dispone che i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato forfettariamente e che l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef (se esistente).
Il dubbio che si era posto dalla lettura della norma riguarda la circostanza che il reddito dovesse essere considerato al lordo o al netto dei contributi previdenziali obbligatori; nella recente risposta del 17 ottobre, l’Agenzia chiarisce che il reddito è da considerarsi lordo. Pertanto, da questo ammontare potranno essere dedotti i contributi. Si ricorda che nell’ambito del regime forfettario sono deducibili solo quelli pagati nell’anno di imposizione e solo a condizione che siano obbligatori.
I forfettari non devono preoccuparsi di altre componenti come accade per i contribuenti Isa che devono tener conto di plusvalenze, minusvalenze, ecc. poiché irrilevanti nell’ambito del regime forfettario.
Tra le Faq pubblicate dall’agenzia delle Entrate ci sono anche alcuni chiarimenti relativi all’eventuale superamento delle soglie previste nell’ambito del regime forfettario. La circolare 18/E del 2024 precisa che il contribuente che nel 2023 ha superato la soglia prevista per l’applicazione del regime forfetario non può aderire alla proposta Cpb prevista per i soggetti Isa per il biennio 2024/2025 non avendo applicato gli Isa nel periodo d’imposta 2023; coloro che, invece, nel 2023 abbiano superato la soglia di 100mila euro e sia uscito dal regime in corso d’anno, nel 2024 potrà accedere al Cpb dei soggetti Isa.
Nessun ostacolo all’accesso alla proposta qualora nel 2023 insorga una causa ostativa; l’esempio proposto dall’Agenzia è quello di un contribuente che consegue, nel 2023, un reddito di lavoro dipendente superiore a 30mila euro. Se il superamento della soglia interviene nel 2024 bisogna distinguere tre casi: 1 nel caso di ricavi/compensi superiori a 85mila ma inferiori a 100mila euro, il contribuente cessa il regime forfettario dall’anno successivo ma mantiene gli effetti del concordato; 2 nel caso di ricavi/compensi superiori a 100mila ma inferiori a 150mila euro, il contribuente cessa il regime forfettario dall’anno in corso ma mantiene gli effetti del concordato; 3 nel caso di ricavi/compensi superiori a 150mila, il contribuente cessa sia il regime forfettario, sia il concordato