La circolare n. 18/E tra gli altri aspetti ha anche evidenziato gli effetti che discendono dall’adesione alla proposta del reddito concordato. Anzitutto nei confronti dei soggetti che hanno aderito al concordato non possono essere effettuati accertamenti analitici, analitico-induttivi, induttivi (ex art. 39 D.P.R. 600/1973).
Inoltre, per i soggetti ISA sono riconosciuti i seguenti benefici premiali:
– esonero da apposizione visto di conformità per la compensazione/rimborso di crediti Iva fino a 70.000 euro e di crediti Ires/Irpef/Irap fino a 50.000 euro;
– esclusione da applicazione della disciplina delle società non operative;
– esclusione da accertamenti da presunzioni semplici;
– anticipazione di almeno 1 anno con graduazione in base agli ISA dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
– esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo.
Decorso il biennio 2024-2025 di adesione al concordato il contribuente potrà accedere a un nuovo biennio: 2026-2027 (sempre che abbia conservato i requisiti e non sia escluso).
Altro punto trattato dalla circolare sono gli acconti relativi ai periodi d’imposta oggetto di concordato, ossia gli acconti sul 2024 e gli acconti sul 2025. Tali acconti saranno determinati tenendo conto dei redditi e del VPN concordati ed in particolare per il primo periodo di applicazione, ossia il 2024: – se il primo acconto (già versato) e il secondo acconto (da versare entro il 2.12.2024) sono stati determinati con metodo storico, ossia basandosi sul 2023, il contribuente deve versare entro il 2.12.2024 un quid in più pari al 10% per Ires/Irpef (3% per Irap) della differenza (positiva) tra Reddito concordato 2024 e Reddito 2023 (rettificato delle minusvalenze/plusvalenze, sopravvenienze ecc..);
– se il primo acconto (già versato) è stato determinato con metodo previsionale sull’andamento del 2024, il secondo acconto andrà versato per differenza tra acconto dovuto in base al reddito concordato e primo acconto previsionale già versato.
Per quanto riguarda il quid in più da versare, i contribuenti che si sono avvalsi del metodo storico dovranno apporre i nuovi codici tributo istituiti dalla risoluzione 19.09.2024, n. 48/E e precisamente: – 4068: “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 13 del 2024”; – 4069: “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 13 del 2024”; – 4070: “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 13 del 2024”; – 4072: “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 13 del 2024”.