Il D.Lgs. 29.07.2024, n. 110 ha introdotto il riordino del sistema della riscossione. Tra le modifiche, in particolare, si segnalano quelle in materia di rateazione delle somme dovute in base alle cartelle di pagamento o altri atti esecutivi. A oggi, l’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente al soggetto che dichiara di versare in temporanea difficoltà di rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili. Se le somme sono di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa soltanto nel caso in cui venga dimostrata e documentata la situazione di obiettiva difficoltà (c.d. dilazione straordinaria). Con le novità introdotte dal D.Lgs. 110/2024, dal 1.01.2025 per le somme iscritte a ruolo o affidate all’Agente della riscossione di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su semplice dichiarazione di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e senza la necessità di dimostrare questo status, saranno possibili le opzioni seguenti: – richieste presentate negli anni 2025 e 2026: fino a 84 rate mensili; – richieste presentate negli anni 2027 e 2028: fino a 96 rate mensili (8 anni); – richieste presentate dal 1.01.2029: fino a 108 rate mensili (9 anni). Viceversa, sempre per le domande di valore fino a 120.000 euro, nel caso in cui dovesse essere documentata la situazione di temporanea difficoltà finanziaria, la dilazione sarà concessa nelle seguenti misure: – richieste presentate negli anni 2025 e 2026: da 85 a 120 rate mensili; – richieste presentate negli anni 2027 e 2028: da 97 a 120 rate mensili; – richieste presentate dal 2029: da 109 a 120 rate mensili. Per le domande di valore superiore a 120.000 euro, nel diverso caso in cui dovesse essere documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, la dilazione potrà essere concessa fino ad massimo di 120 rate mensili, a prescindere dal momento di presentazione della relativa domanda. In caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione concessa potrà essere prorogata una sola volta per il numero massimo di rate previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza. La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà (documentata dal contribuente) dovrà essere effettuata con le modalità seguenti: – persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati: Isee del nucleo familiare del debitore ed entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione; – soggetti diversi dai precedenti: indice di liquidità e rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. Con D.M. MEF dovranno essere stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui sopra e individuati particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà sarà considerata sussistente in ogni caso.