Stretta sulla deducibilità delle polizze Key Man

La polizza Key Man, uno strumento di fondamentale importanza per le aziende, in particolare quelle di dimensioni medio-piccole, ha visto recentemente restringersi il campo di applicazione della deducibilità fiscale dei relativi premi assicurativi.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24022/2024, ha infatti introdotto un nuovo e rigido requisito per beneficiare di tale agevolazione: l’azienda deve essere l’unico beneficiario della polizza.
Nodo cruciale: il beneficiario della polizza – La sentenza in esame ha analizzato il caso di un’impresa che aveva stipulato una polizza Key Man a favore del suo amministratore delegato, indicando come beneficiari i suoi familiari/eredi. La Corte ha negato la deducibilità del premio, motivando la sua decisione con l’assenza del requisito dell’inerenza del costo. Secondo la Cassazione, affinché il costo di una polizza Key Man sia deducibile, è necessario che il beneficiario sia “l’azienda stessa”. Solo in questo caso, infatti, si può affermare che il costo sostenuto (art. 109 del Tuir) è strettamente correlato all’attività d’impresa e diretto alla produzione del reddito.
Esempio pratico – Immaginiamo un’azienda produttrice di software che ha stipulato una polizza Key Man a favore del suo CTO (Chief Technology Officer), figura chiave per lo sviluppo dei prodotti. Inizialmente, la polizza era intestata ai “familiari” del CTO. A seguito della sentenza della Cassazione, l’azienda dovrà modificare il contratto,
indicando se stessa come unico beneficiario. In questo modo, il premio assicurativo potrà essere dedotto dal reddito d’impresa, in quanto l’indennizzo in caso di evento assicurato servirà a coprire i costi legati alla ricerca di un nuovo CTO e alla continuità del business.
Implicazioni per le imprese e i professionisti – Questa nuova interpretazione giurisprudenziale (ad avviso di chi scrive servirebbe un po’ chiarezza certa e definitiva da parte della giurisprudenza su questa questione) ha importanti implicazioni per le imprese e i professionisti che si occupano di consulenza fiscale e assicurativa.
Come comportarsi? È consigliabile rivedere le clausole contrattuali. Tutte le polizze Key Man esistenti dovranno essere attentamente esaminate per verificare la figura del “beneficiario”. Qualora il beneficiario sia diverso dall’azienda, sarà necessario procedere alla modifica delle clausole contrattuali per riportare la polizza in linea
con i nuovi orientamenti giurisprudenziali. Le imprese dovranno essere in grado di dimostrare in modo chiaro e inequivocabile che il beneficiario della polizza è l’azienda stessa. Sarà quindi necessario predisporre una adeguata documentazione a supporto della deducibilità del premio.
Conclusioni – La sentenza della Cassazione n. 24022/2024 ha introdotto una maggiore chiarezza ( ma forse è il caso di dire “una maggiore incertezza”) nella disciplina fiscale delle polizze Key Man, ma ha al contempo ristretto le possibilità di beneficiare della deducibilità fiscale dei relativi premi. In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, le imprese e i professionisti dovranno adeguarsi a questa nuova interpretazione, rivedendo le proprie prassi e le proprie strategie.

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