Prima di tutto verifichiamo chi sono i collaboratori familiari che possono prestare la propria attività nei confronti dell’imprenditore:
– parenti di primo grado. Sono i genitori e i figli;
– parenti di secondo grado. Sono i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
– parenti di terzo grado. Sono i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado;
– affini. Sono i parenti del coniuge e, in particolare, i suoceri (primo grado), i nonni del coniuge e i cognati (secondo grado), i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati (terzo grado).
Il Ministero del Lavoro, con la circolare 10.06.2013, n. 10478, ha chiarito che le prestazioni effettuate dai familiari di aziende artigiani, del commercio, e dell’agricoltura sono prestazioni occasionali rese in via non abituale e prevalente all’interno dell’impresa.
Sempre il Ministero del Lavoro, con la circolare 5.08.2013, n. 4184, ha definito l’obbligo assicurativo del
collaboratore familiare nei confronti dell’Inail. L’obbligo assicurativo Inail scatta quando una prestazione è ricorrente e non accidentale. Si considera accidentale una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giorni lavorativi nell’anno.
La prestazione è quindi da considerare occasionale quando:
– viene resa dal familiare pensionato;
– viene resa da un familiare assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro;
– viene resa nell’ambito quantitativo di 90 giorni nell’anno solare ovvero ore 720 all’anno. E non rileva se venga svolta nei locali dell’azienda in presenza o meno del titolare.
I 90 giorni possono intendersi anche con più di 8 ore giornaliere di lavoro o prestazioni di durante inferiore alle 8 ore; il limite quindi dei 90 giorni potrebbe essere anche superato ma non sarebbe superato il requisito delle 720 ore lavorative.
Questo tipo di collaborazione familiare non prevede l’iscrizione all’Inps, ma solo all’Inail e, come predetto, è quindi dovuto il premio contro gli infortuni sul lavoro. L’imprenditore dovrà quindi aprire la posizione all’Inail e provvedere a iscrivere il collaboratore familiare tramite la procedura DNA Soci/collaboratori.
Ai fini della prova, in caso di verifica da parte del personale ispettivo è buona cosa annotare ogni giornata di
prestazione svolta dal familiare.
L’INL, con la lettera circolare 15.03.2018, n. 50, ha fornito le istruzioni al personale ispettivo in merito alle collaborazioni familiari rese dai familiari: in caso di superamento delle 90 giornate annue e delle 720 ore il personale ispettivo potrà richiedere l’iscrizione alla relativa Gestione Inps giornaliera della presenza.