Rinuncia finanziamenti soci non recuperabile fiscalmente

Per l’Amministrazione Finanziaria la rinuncia da parte dei soci a un finanziamento fatto alla società riassumerebbe la fattispecie impositiva del ricavo a titolo di contributo in denaro spettante in base al contratto.

Netta la smentita da parte della Cassazione e la riconducibilità della fattispecie all’art. 88, c. 4, nella versione letterale pro tempore a tenore del quale: “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni…”. 

Per il giudice di Cassazione sulla base di regole persino pertinenti la grammatica esegetica, tale disposizione sancisce l’irrilevanza fiscale della sopravvenienza che, pertanto, non è estranea a ogni rilevanza ai fini reddituali e non può, quindi, riassumere valore impositivo nella diversa veste di ricavi imponibili a termini dell’art. 85 del Tuir.

 

La rinuncia ai crediti da parte dei soci può costituire, in alternativa all’aumento di capitale, un’operazione di carattere patrimoniale priva di valore imponibile, ove tale rinuncia abbia la finalità di incrementare il patrimonio sociale senza incidere sul capitale nominale, comportando in capo al socio l’effetto di accrescere il valore della propria partecipazione. In ogni caso, indipendentemente dalla finalità con cui venga eseguita, la rinuncia al finanziamento soci non può costituire un provento di natura straordinaria e non può rientrare tra i ricavi dell’impresa.

Nel medesimo senso anche la Corte di Cassazione (sentenza 24.09.2020, n. 20052) per la quale, sempre ai sensi dell’art. 88, c. 4, Tuir, la rinuncia al finanziamento da parte di un socio non genera una ripresa reddituale avendo la rinuncia un’evidenza solo patrimoniale, per cui la liberazione della società dall’obbligo di restituzione del finanziamento, per effetto della rinuncia del socio, produce per la società lo stesso effetto dell’apporto di capitale, non diversamente da un conferimento atipico, apporto che non può costituire reddito di impresa.

 

La riportata controversia, persino pervenuta al giudizio della Cassazione, costituisce un chiaro esempio dell’insidia quotidiana che gli operatori devono fronteggiare nell’applicazione delle norme tributarie. Alla base della rappresentata tesi erariale vi è persino lo sconvolgimento della graduatoria gerarchica delle regole giuridiche, per la quale, come del tutto noto, quando una fattispecie è disciplinata in modo specifico dal legislatore con un apposito dettaglio regolamentare, essa non può subire l’influenza di una fattispecie con una latitudine prescrittiva di carattere più generale ed essere per tale via incluso in un regime disciplinare persino antitetico (come proprio nel caso in esame) a quello che il legislatore le ha raccordato con specificità di scopo normativo. In caso contrario si annulla la fonte normativa di dettaglio e la si rende tam quam non esset, in manifesta antitesi al chiaro volere legislativo.

Se, quindi, la prescrizione dell’art. 88, c. 4, nella versione pro tempore (prima dell’aggiunta del c. 4-bis per il quale: “La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale”) esonerava, con specifica scelta legislativa, da qualsiasi valore impositivo ogni rinuncia al diritto restitutorio dei finanziamenti da parte dei soci, anche senza indagare sulla coerenza a sistema della riconducibilità tra i ricavi (fondati sulla bilateralità sinallagmatica delle prestazioni) dell’art. 85 Tuir, ricondurre la rinuncia del finanziamento alla generale categoria dei contributi in denaro spettanti in base a contratto significa, volendo usare le medesime parole del giudice di Cassazione, “far rientrare in una fattispecie imponibile ciò che il legislatore ha espressamente inteso escludere da tassazione”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.