SPONSORIZZAZIONE: INERENZA OLTRE IL LEGAME TERRITORIALE DELLO SPONSOR

Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione le spese di sponsorizzazione sostenute in regime d’impresa in considerazione della presunta incongruità (e conseguente anti economicità) delle stesse. Dopo due gradi di giudizio altalenanti (primo grado favorevole al contribuente, secondo grado favorevole all’Agenzia delle Entrate con riconoscimento della non inerenza dei costi sostenuti alla luce della presunzione prevista dall’art. 90, c. 8 L. 289/2002) il giudizio arrivava dinnanzi alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 90, c. 8 L. 289/2002, le spese di sponsorizzazione sono assistite da una “presunzione legale assoluta” in merito alla relativa natura pubblicitaria (e quindi non di rappresentanza) a condizione che (si vedano, tra le altre, anche: Cass. 7.06.2017, n. 14232; 6.04.2017, n. 8981; 19.01.2018, n. 1420 e la circ. Ag. Entrate n. 21/2003, par. 8):

  • il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
  • sia rispettato il limite quantitativo di spesa (pari a 200.000 euro);
  • la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
  • il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Nello specifico la sopra citata disposizione (ora trasfusa nell’art. 12, c. 3 D.Lgs. 36/2021 applicabile dal 1.07.2023) rappresenta una deroga al regime di deducibilità dei costi previsto dall’art. 109 del Tuir, ed è prevista, quale presunzione assoluta di inerenza e congruità (Cass. nn. 1420/2018; 11797/2019; 8540/2020) allo scopo di agevolare i soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale (si veda: Cass. 27.07.2021 n. 21452). Nell’accogliere l’appello del contribuente, la Cassazione ha osservato che, nel caso specifico, negare la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sulla base di una presunta assenza di ritorno commerciale non sarebbe coerente:

  • con il principio di inerenza previsto dall’art. 109 del Tuir (ciò in quanto la verifica del soddisfacimento di questo principio presuppone un’analisi di tipo qualitativo e non quantitativo, e non la necessaria la percezione di ricavi a fronte dell’attività di sponsorizzazione. Si vedano anche: Cass. nn. 33030/2018 e 33120/2019);
  • con il fatto che, in campo pubblicitario, è arduo individuare il presunto ammontare “congruo” di una sponsorizzazione (si veda: Cass. n. 21452/2021). A completamento della propria analisi la Cassazione ha quindi espresso un’importante riflessione, ovvero che, nell’attuale mercato globalizzato, ai fini della verifica del requisito dell’inerenza delle spese di pubblicità, non deve sussistere un legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica in cui l’impresa svolge la propria attività (analogamente si veda: Cass. 3770/2015). Il principio espresso è certamente da accogliere con favore ma, evidentemente, per non ricadere in un possibile problema di inerenza del costo, non deve neanche portare ad un’eccessiva spregiudicatezza nella scelta delle attività (e conseguenti costi) da sponsorizzare.

 

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