Mentre si sta concludendo il 1° semestre 2024, giova ricordare che, appunto per il primo semestre, gli operatori sanitari non devono inviare i dati entro il 31 del mese successivo, ma entro il 30.09.2024. Lo dispone il D.M. Economia 8.02.2024 che all’art. 2 “Semestralizzazione dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie”, sancisce l’invio delle spese sanitarie sostenute dal 1.01.2024 con cadenza semestrale:
- entro il 30.09 di ciascun anno per le spese sanitarie sostenute nel 1° semestre del medesimo anno;
- entro il 31.01 di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel 2° semestre dell’anno precedente.
Pertanto, anche per gli anni a seguire, salvo futuri ripensamenti, la cadenza si manterrà semestrale, come del resto disposto dall’art. 12 D.Lgs. 8.01.2024, n. 1: “I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze” (il citato D.M. 8.02.2024).
I dati da trasmettere, come di consueto, devono seguire il criterio di cassa. Andranno trasmesse solo le fatture incassate dal professionista sanitario e quindi pagate dal paziente in una data compresa tra il 1.01.2024 e il 30.06.2024.
Si ricorda che i contribuenti obbligati a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria sono i seguenti:
- ASL;
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- farmacie pubbliche e private;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- parafarmacie;
- iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- iscritti all’Albo degli psicologi;
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
- iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
- strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
- strutture sanitarie accreditate e non con il SSN;
- strutture sanitarie militari;
- iscritti all’Albo dei biologi;
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- massofisioterapista.
L’invio può essere effettuato direttamente dall’operatore sanitario accedendo con le proprie credenziali al sito del Sistema Tessera Sanitaria e inserendo i dati richiesti, oppure avvalendosi di un intermediario o anche scegliendo un mix tra le 2 opzioni.
I dati da indicare sono:
- importo, data fattura, numero documento, codice fiscale dell’assistito, partita Iva dell’operatore;
- data del pagamento;
- tipologia di spesa sanitaria trasmessa;
- modalità di pagamento;
- tipo di documento fiscale;
- aliquota o natura Iva della singola operazione;
- indicazione dell’esercizio dell’opposizione (i dati vengono trasmessi al Sistema TS, ma senza indicazione del codice fiscale dell’assistito).