Attività estere, quadro RW e visto di conformità

Il Quadro W del modello 730/2024 deve essere compilato dalle persone fisiche, residenti in Italia, che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, per l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti (c.d. “monitoraggio fiscale”) e anche per il calcolo dell’Ivie, dell’Ivafe e dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

In particolare, l’obbligo di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale prevede che nel Quadro W sia indicata la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; tale obbligo sussiste anche se il contribuente, nel corso del periodo d’imposta, ha totalmente disinvestito. L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero, il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; tuttavia, anche in tale caso, il Quadro W deve essere compilato qualora sia dovuta l’Ivafe. Il Quadro W non deve essere compilato, per le attività finanziarie patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, nonché per i contratti comunque conclusi mediante il loro intervento, se i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti sono stati assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Qualora sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio (barrare la colonna 16 “solo monitoraggio”), la Sezione I del Quadro W non è oggetto di visto di conformità, poiché vi è l’esonero dalla compilazione delle colonne 9, 10, 11, 12, 13 e 15. Nel caso in cui, invece, siano dichiarati i dati relativi agli investimenti e alle attività estere ai fini della determinazione dell’imposta dovuta (Ivie, Ivafe e imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività), il campo relativo al credito d’imposta (riportato nella colonna 12 della Sezione I), derivante dal valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o il prodotto finanziario, nonché la cripto attività, è oggetto di visto di conformità. Ai fini della verifica del credito spettante, occorre visionare e acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero, nel rispetto delle statuizioni della specifica Convenzione contro le doppie imposizioni.

Con riferimento al requisito di definitività dell’imposta versata all’estero, inoltre, occorre acquisire: ● la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente nello Stato estero, al fine di verificare le eventuali compensazioni operate;

  • l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente, attestante che le imposte indicate nel campo in esame sono definitive e che, per l’importo del credito indicato in dichiarazione, non è stato richiesto alcun rimborso allo Stato estero in cui sono state versate.

Ove il contribuente non disponga di una copia della dichiarazione dei redditi estera, in quanto non tenuto alla sua presentazione nel Paese estero, lo stesso può attestare tale circostanza con dichiarazione sostitutiva. Non è, invece, oggetto di visto di conformità la verifica della spettanza della detrazione in misura fissa (riportata nella colonna 13 della Sezione I), prevista nel caso in cui l’immobile situato all’estero, sul quale è dovuta l’Ivie, sia adibito ad abitazione principale. Al riguardo, il contribuente può attestare che l’immobile è adibito ad abitazione principale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Se la documentazione esibita è in lingua originale, si ritiene che possano valere le stesse indicazioni fornite con riferimento agli aspetti generali delle spese sanitarie contenute, da ultimo, nella circolare 19.06.2023, n. 14/E.

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