TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE ALL’ESTERO

Per le movimentazioni di denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione Europea e/o dal territorio nazionale è prevista la presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine (secondo l’art. 3 Reg. (UE) 2018/1672 e l’art. 3 D.lgs. 195/2008). All’omissione o all’errata indicazione di elementi consegue un’infrazione amministrativa a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità di rilievo amministrativo e/o penale correlati al trasferimento del contante.
La disposizione permette una rilevazione globale delle movimentazioni di capitali e mira a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo attraverso il controllo delle persone fisiche, in entrata o in uscita dall’Unione/territorio nazionale, che recano con sé denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro o il controvalore in altre valute.

Il modello approvato è unico, ma da compilare in modo differente per le dichiarazioni che coinvolgono Paesi non unionali.

Al fine di uniformare l’azione amministrativa e assicurare parità di trattamento su tutto il territorio nazionale nei confronti dei soggetti interessati dalle attività di controllo, con la circolare 7.05.2024, n. 12/D, Prot. 259343/RU, vengono forniti chiarimenti in merito alle seguenti tematiche:

  • definizione di denaro contante;
  • oro da investimento;
  • frazionamento elusivo;
  • trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori;
  • soggetti minorenni;
  • termini per la contestazione negli accertamenti ex post;
  • gestione delle somme sequestrate.

Per quanto riguarda la definizione di denaro contante, secondo l’art. 2, par. 1 Reg. (UE) 2018/1672 (normativa unionale) rientrano nel concetto la valuta, ossia “banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio”, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate (in quest’ultimo caso però è necessaria l’adozione di un atto delegato che disponga in tal senso finora non emanato pertanto, ad oggi, non vi è obbligo di dichiararle).
Secondo la normativa nazionale in tema di trasferimento tra lo Stato italiano e gli altri Stati Membri dell’UE, l’art. 1, c. 1, lett. c) D.Lgs. 195/2008, rientrano nel concetto di “denaro contante” esclusivamente:

  • le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
  • gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque;
  • gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
  • gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

Il c.d. “oro da investimento” e le monete non aventi corso legale (che possono ancora essere scambiate con banconote e monete in circolazione) non sono pertanto, a oggi, soggetti agli obblighi dichiarativi valutari di cui all’art. 3 D.Lgs. 195/2008, sebbene il rinvenimento di beni non dichiarati anche non rientranti nel “denaro contante” potrebbe rilevare ai fini di altre condotte illecite in violazione di specifiche norme doganali o di settore.

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