Le procedure cautelari a disposizione dell’Agente per la riscossione

Entro sessanta giorni dalla notifica di una cartella, come noto, un contribuente ha la possibilità di procedere con l’integrale e/o rateale pagamento o impugnare la stessa avanti la Commissione Tributaria compente. Nel caso  in cui lo stesso contribuente non provveda al pagamento l’Agente per la Riscossione competente ha la possibilitàdi porre in essere alcune procedure a garanzia o a soddisfacimento del proprio credito misure cautelari e misure esecutive( sotto il profilo procedurale Equitalia invia al Contribuente, prima dell’attivazione delle procedure cautelari,  comunicazioni e avvisi per informarlo delle azioni che per legge è tenuta a porre in essere).

Le misure cautelari a disposizioni consistono nel fermo amministrativo, nell’iscrizione di ipoteca e nei pignoramenti che sono lesivi della sfera patrimoniale e personale del debitore( profilo normativo, art. 25, comma 2. D.P.R. 602/1973); il successivo articolo 50 stabilisce che l’agente della riscossione può esperire, le seguenti misure cautelari :

  • iscrivere ipoteca sui beni del debitore e dei coobbligati in solido;
  • procedere al fermo dei beni mobili registrati;
  • usufruire della procedura di blocco del pagamento da parte delle pubbliche Amministrazioni, qualora le somme dovute siano superiori a 10.000,00 euro.

Oltre alle misure cautelari è prevista la possibilità di esecuzione anche delle seguenti misure esecutive :

  • pignoramento mobiliare;
  • pignoramento presso terzi con la procedura “semplificata” introdotta dalla L. 228/2012 in vigore dal 1 gennaio 2013;
  • pignoramento immobiliare.
Con riferimento all’iscrizione di ipoteca si fa presente che gli agenti della riscossione hanno il potere di iscrivere l’ipoteca sugli immobili del debitore, in forza dell’art. 77,dpr 602/1973, soggetta a procedure e limiti ben precisi da ultimo per le ipoteche iscritte dal 2 marzo 2012 la soglia minima è di € 20.000,00 ( norma vigente : D.L. 16/2012 ).
Per effetto delle disposizioni contenute del D.L. 69/2013 ( decreto del del “fare”) l’espropriazione immobiliare non può essere avviata, a prescindere dal valore del debito per cui si procede, se l’immobile risulta essere l’unico di proprietà del debitore e lo stesso vi risieda anagraficamente ( con esclusione dei fabbricati classificati nelle categoria catastali  A/1,A/8 e A/9). Per gli immobili diversi da quelli di cui sopra viene inoltre previsto un limite all’espropriazione esattoriale che non potrà procedere quando l’importo complessivo del credito non supera i 120.000,00 euro.
Il Decreto del fare ha inoltre esteso il limite di pignorabilità dei beni strumentali, nel limite di un quinto, di imprese e professionisti individuali  previsti nel codice di procedura civile anche alle società.
Il fermo amministrativo ( “ganasce fiscali”) dei beni mobili registrati è una misura cautelare adottata dall’Agente della riscossione qualora, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o una volta affidato il credito dall’Agenzia in caso di accertamento esecutivo, il contribuente o il coobbligato non abbiano provveduto al versamento delle somme dovute. ( si ricorda che, nel caso in cui il debito non superi la  somma di € 2.000,00 non è possibile procedere al fermo amministrativo, se lo stesso non è stato proceduto da almeno due solleciti di pagamento il secondo del quale decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo).
L’iscrizione del fermo amministrativo nei pubblici registri comporta il divieto di circolazione del veicolo e l’inopponibilità, nei confronti dell’agente della riscossione, degli atti dispositivi del bene ( sanzione prevista dall’art. 214,comma 8, D.Lgs. 285/1992). La cancellazione  del fermo amministrativo può essere effettuata al saldo del debito o, in caso di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata, consegnando al PRA la liberatoria rilasciata da Equitalia.

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